Il programma per la trasparenza

Ricevo in questi giorni diverse mail sul Piano per la trasparenza di cui all’art. 11 del D.lgs. 150/2009. Tanti colleghi mi chiedono se sia obbligatorio o meno per gli enti locali.

Non posso fare altro che riportare di seguito quanto avevo già scritto per il piano della performance.

Stessa situazione: nessun articolo della Riforma Brunetta richiama come norma di adeguamento l’adozione del piano della trasparenza, quindi non si possono neppure applicare le sanzioni per chi non lo approva.

Questo è quanto vi è scritto nella norma di legge. E come è possibile vedere sono le considerazioni anche della Civit.

Poi è chiaro: essere trasparenti è positivo, utile al cittadino, marchio di qualità. Ma debbo anche dire che basta guardare i siti degli enti locali per rendersi conto che di trasparenza ce n’è sempre stata e senza che ci fosse la novità di una norma di legge.

E fare le cose solo per “paura” della Corte dei conti o di chissà chi, non può che far passare tutto come un mero adempimento e nulla più.

Riporto quindi per completezza quanto scritto sul Piano della Performance. Si tratta di situazione identica.

Come avevo già avuto modo di precisare, non ritengo che si possano applicare agli enti locali le sanzioni previste all’art. 10 per la mancata approvazione del Piano della performance entro il 31 gennaio scorso (https://www.gianlucabertagna.it/2011/01/31/piano-della-performance/)

Sarebbe stato totalmente illogico. E interpretazioni un po’ troppo terroristiche mi sembravano eccessive.

La conferma arriva ora dalla Delibera n. 6/2011 della Civit.

Con delibera n.6.02.2011, in tema di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del d. lgs. n. 150/2009 agli enti territoriali e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale in caso di mancato adeguamento dell’ordinamento entro il 31 dicembre 2010, la Commissione ha espresso l’avviso che, in caso di mancato adeguamento entro detto termine degli ordinamenti degli enti territoriali ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 16 e dal comma 1 dell’art. 31 del d. lgs. n. 150/2009, debbano trovare applicazione non tutte le disposizioni dei Titoli II e III, ma soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare una più ampia applicazione.

La Commissione, in particolare, ha precisato che, ove si sostenesse l’integrale applicazione dei Titoli II e III del citato decreto, si verificherebbe l’incongruenza che, a seguito del mancato tempestivo adeguamento, si avrebbe un’applicazione più ampia di quella che il legislatore ha voluto a regime, sulla base anche dell’intesa con la Conferenza Unificata delle Regioni in sede di attuazione della legge n. 15 del 2009 e di adozione del d. lgs. n. 150 del 2009.

E’ stato, infine, sottolineato che l’interpretazione proposta si impone anche per il rispetto dell’autonomia degli enti territoriali.

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