Le deroghe legittime del 2010 non comportano sanzione

Lo ha detto la Corte dei conti del Veneto in un condivisibilissimo parere.

Ecco quanto contenuto nella Deliberazione n. 287/2011: Questa Sezione, conclusivamente, in relazione al quesito n. 1 prospettato dal comune di Fiesso d’Artico ed in base alle considerazioni sopra evidenziate, ritiene che la maggiore spesa conseguente ad assunzioni  effettuate in regime di deroga dal 1 gennaio al 30 maggio 2010, debba essere imputata alle spese di personale dello stesso esercizio e che la conseguente mancata riduzione della relativa spesa rispetto alla medesima voce del  2009, non dia di per sé luogo all’applicazione della relativa conseguenza prevista da comma 557 ter. Per il  2011 l’ente dovrà comunque assicurare la riduzione della spesa del personale rispetto all’anno precedente cioè il 2010: anno, quest’ultimo, nel quale la spesa è stata maggiore rispetto a quella del 2009 o a causa della deroga o a causa della mancata adozione delle possibili azioni riduttive da adottarsi dopo il 31 maggio 2010.

Consiglio la lettura dell’intera delibera in quanto contiene elementi importanti anche in materia di mobilità, comandi, distacchi, convenzioni e assunzioni di categorie protette.

ALLEGATO: CORTE DEI CONTI DEL VENETO N. 287/2011

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