Oggi, facciamo un esercizio di confronto.
Prendiamo una nuova delibera della Corte dei conti della Liguria che mi è appena stata girata (grazie Chiara!) e la mettiamo in confronto con il Piemonte e la Lombardia.
Partiamo dal caso. La possibilità di incrementare il fondo delle risorse decentrate negli anni 2011-2013 con i proventi delle sanzioni alle violazioni del codice della strada, stante il blocco dei fondi.
Caso semplice no?
Ecco qua le due tesi a confronto.
UTILIZZO PROVENTI CODICE DELLA STRADA | |
CORTE CONTI PIEMONTE – DELIBERA N. 5/2011 | CORTE CONTI LIGURIA – DELIBERA N. 55/2011 |
Il collegio ritiene non possano escludersi dal tetto di spesa in esame i proventi ex art. 208 del codice della strada destinati a finanziare il trattamento accessorio, anche se al fine di potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni. | Tali risorse non producono aumenti della spesa di personale e non incidono, pertanto, sulla dinamica retributiva.Quindi possono essere escluse dal calcolo della spesa di personale e nel caso di specie anche dai tetti del comma 2bis dell’art. 9 del Dl n. 78/2010. |
Secondo voi vanno d’accordo?
Eppure, leggo più avanti nella stessa delibera n. 55/2011 della Corte dei conti della Liguria: L’interpretazione assunta non contrasta con i pronunciamenti della Sezione di controllo del Piemonte…
Probabilmente ho un concetto diverso di opinioni contrastanti… ma passiamo oltre.
Cosa accade ora che abbiamo due interpretazioni diverse sotto mano?
Riporto anche in questo caso quanto scritto in due differenti delibere di altrettante diverse sezioni Regionali.
COME TRATTARE LE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONI REGIONALI | |
CORTE CONTI LOMBARDIADELIBERA N. 167/2011 (UNA DELLE TANTE) | CORTE CONTI LIGURIADELIBERA N. 55/2011 |
Occorre innanzitutto premettere che questa Sezione può esprimersi in questa sede unicamente richiamando i principi che vengono in considerazione nella fattispecie prospettata, ai quali gli organi dell’Ente, al fine di assumere le determinazioni di loro competenza, nell’ambito della loro discrezionalità, possono riferirsi. Aveva affermato la Corte Lombardia nella Delibera n. 101/2008: Peraltro, questa Sezione non ignora le diffuse pronunce interpretative difformi. Spetta, quindi, alla valutazione di codesto Comune seguire o meno l’indirizzo interpretativo qui proposto. | L’ente locale dovrà attenersi in modo rigoroso a quanto enunciato da questo Collegio nella gestione delle risorse in esame, in quanto un diverso comportamento finanziario sarà oggetto di vaglio contabile da parte di questa Sezione in sede di controlli ai sensi dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge n. 266/05. |
Quindi in Lombardia i pareri fanno parte della discrezionalità di scelta degli operatori degli enti locali; in Liguria, invece, guai a disattendere una deliberazione della Corte dei conti!
Bei misteri.
Ma non doveva essere un controllo collaborativo?
Sei forte!
🙂