Le visite fiscali dopo la L. 111/2011

Dopo la sentenza della Corte costituzionale sull’obbligo di pagare le visite fiscali effettuate dalla pubblica amministrazione, con la L. n. 111/2011 viene fornita una lettura più “leggera” sui controlli della malattia.

Ogni qualvolta si presenti un’assenza per malattia, la possibilità di “mandare” la visita fiscale dovrà essere valutata sulla base di tre fattori:

– il comportamento del dipendente, ovvero la sua condotta, ovvero una sua propensione ad essere spesso assente per malattia;

– il costo della visita fiscale e la sua compatibilità con il bilancio e i benefici raggiungibili in termini di controllo dell’assenteismo;

– il punto fermo e forte di agire sempre con la finalità di prevenire e/o limitare l’assenteismo del personale.

Siccome la norma è particolarmente “ampia” nella sua definizione, sembra opportuna una regolamentazione interna che vada a definire nel dettaglio le varie casistiche operative.

Ecco il testo dell’art. 16 comma 9 della Legge n. 111/2011: Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

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