Il blocco e la riduzione del fondo 2011: considerazioni

Risulta particolarmente interessante un’affermazione contenuta nella circolare numero 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato. Il documento fornisce la propria interpretazione dell’articolo 9 comma 2 bis del DL numero 78/2010 che prevede il blocco del fondo delle risorse decentrate e la relativa diminuzione proporzionale sulla base della cessazione dei dipendenti.La RGSsi occupa prima di tutto nel cercare di definire le risorse oggetto di tale disposizione. Ciascuna amministrazione dovrà fare riferimento alla normativa contrattuale vigente nel comparto di competenza. Non vengono pertanto fornite casistiche, né voci da includere o da escludere, ma ciascun ente si riferirà direttamente al proprio contratto nazionale e alla normativa sulla costituzione dei fondi della contrattazione integrativa decentrata.

A questo punto, nella circolare, viene affermato che il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nel caso superi il valore del fondo determinato l’anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.

Quanto scritto porta a supportare la tesi, qua condivisa, che la procedura relativa alla quantificazione delle risorse accessorie nel triennio debba procedere in due fasi ben distinte:

1. Costituzione del fondo delle risorse decentrate sulla base delle regole vigenti nei singoli contratti nazionali. Per gli enti locali il riferimento è all’articolo 31 comma 2 e comma 3 del C.C.N.L. 22.01.2004;

2. Verifica del limite dell’anno 2010 ed eventualmente riconduzione in tale importo del fondo precedentemente costituito.

La tesi contraria potrebbe essere quella che va invece nella direzione di costituire un fondo già nel rispetto dei tagli del DL n. 78/2010 (ovvero prendendo come base il fondo dell’anno 2010 e decurtandolo sulla base di una determinata percentuale).

Per una serie di motivi che ora vado ad illustrare, si ritiene però più corretta l’analisi della ragioneria generale dello Stato.

In prima battuta è infatti necessario precisare che le disposizioni dell’articolo 9 comma 2 bis si applicano esclusivamente per un triennio e lo stesso articolo non ha disapplicato alcuna norma contrattuale in materia di costituzione del fondo delle risorse decentrate. Costituire il fondo regolarmente ed eventualmente procedere al contenimento nel rispetto dell’anno 2010, costituisce quindi forte elemento di memoria per gli anni futuri.

Faccio un esempio.

Se per ipotesi il fondo dell’anno 2011 fosse più elevato rispetto all’anno2010 acausa del recupero della retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati dal servizio, sarebbe opportuno fare la costituzione ricomprendendo tale Ria, ma destinando di fatto alla contrattazione solo l’importo nel limite dell’anno 2010.

Anche dal punto di vista procedurale sembra più corretta tale impostazione. Nello specifico la determinazione di costituzione dovrebbe essere composta da due fasi specifiche:

– La costituzione del fondo sulla base delle regole contrattuali vigenti;

– La destinazione di risorse alla contrattazione dell’anno 2011 esclusivamente nel limite del fondo dell’anno 2010.

Tale impostazione, oltre a creare nel tempo un processo che viene quindi certificato anche per memoria futura, permette altresì di fare una considerazione sulla riduzione proporzionale del fondo sulla base delle cessazioni dal servizio.

Ciò che infatti va ridotto è l’ammontare complessivo destinato ogni anno al trattamento accessorio del personale ovvero la medesima destinazione appena sopra quantificata. Non si capisce quindi perché siala Rgschela Funzionepubblica facciano ancora riferimento al 2010 come base di calcolo di questa riduzione proporzionale. Si ritiene corretta una procedura che individua la quota proporzionale anno per anno durante il triennio 2011- 2013. Questo ancor più nel comparto regioni ed enti locali il cui fondo è caratterizzato fortemente dalla presenza di non solo risorse stabili ma anche variabili. La quota proporzionale va quindi determinata solamente dopo la costituzione e la destinazione del fondo dell’anno 2011 sulla base dei dipendenti che potenzialmente parteciperanno alla distribuzione delle risorse. E sarà così anche per il 2012 e 2013: prima avverrà la costituzione e a questo punto sarà necessario trovare la quota proporzionale sulla base dei dipendenti a cui il fondo è destinato in ciascuno degli anni.

Print Friendly, PDF & Email

Un pensiero su “Il blocco e la riduzione del fondo 2011: considerazioni

  1. Claudio Bernini dice:

    Ciao Gianluca, è un pò che non ci scriviamo, ma ti leggo tutti i giorni. Relativamente alle considerazioni sul fondo 2011 hai ragione: solo il legislatore riesce ancora a far confusione sull’anno dei fondi, oramai “noi tecnici” lo abbiamo capito.
    Quello che ancora NON mi è chiaro, e qua i ns. sindacalisti ci mettono del loro, è l’applicazione delle 3 fasce di merito: loro dicono che con l’accordo del 04-02-2011 non sono necessarie MA l’accordo non riguarda gli Enti Locali INOLTRE anche il correttivo del D. Lgs. 150 pare che confermi le suddette fasce. Tu cosa ne pensi ?
    Grazie anticipatamente, buona giornata e buon lavoro Claudio Bernini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

4 × 4 =