Allego una deliberazione della Corte dei conti della Toscana in materia di mobilità.
Così concludono i giudici contabili: si ritiene che, in caso di violazione dell’art. 76, comma 7 della L. 133/2008, in relazione all’incidenza percentuale della spesa di personale su quella corrente, non sia possibile assumere personale con una mobilità in entrata poiché ciò comporterebbe un incremento della spesa di personale in evidente contrasto con l’obiettivo di contenimento della medesima spesa imposto dalla norma in questione.
Tra l’altro, come noto, gli enti devono rideterminare il rapporto tra spese di personale e spese correnti includendo anche le spese delle società partecipate.