La verifica effettiva della costituzione del fondo dell’anno 2011 potrebbe di fatto avvenire solo a fine anno. Si consiglia però un monitoraggio abbastanza costante già nel corso dell’esercizio. Il motivo è il seguente. Se il fondo va ridotto per una quota proporzionale sulla base del numero dei dipendenti è evidente che si tratta di una stima che probabilmente su grandi numeri è destinata ad eliminarsi, ma potrebbe avere impatti sugli equilibri del fondo complessivo, soprattutto negli enti di più piccole dimensioni. Un caso concreto spiega meglio il concetto. Se la quota media pro capite individuata è pari a € 3.000, non è detto che il dipendente partecipi esattamente per tale quota alla distribuzione delle risorse. Di fatto l’erogazione del salario accessorio potrebbe essere superiore o inferiore a tale importo. Nel primo caso non vi sono problemi degli equilibri complessivi. Nel secondo caso invece si avrà una quota proporzionale maggiore rispetto a quanto il dipendente effettivamente partecipa al fondo del salario accessorio e si dovranno quindi recuperare delle risorse su istituti economici corrisposti ai dipendenti non cessati. Un esempio chiarisce meglio la questione.
Fondo accessorio |
|
Costituzione |
Utilizzo |
– 3.000
(quota di riduzione per un dipendente che cessa) |
– 3.500
oppure
– 2.200
(somme veramente percepite dal lavoratore che cessa) |
Nell’esempio proposto la quota media di riduzione del fondo per ogni cessazione ammonta a € 3.000. Il dipendente che cessa potrebbe partecipare al fondo per una quota di € 3.500 oppure per una quota di € 2.200. Ovvero tali somme sono gli importi corrispondenti alle progressioni orizzontali, all’indennità di comparto e alle altre indennità che sono di fatto corrisposte al lavoratore che cessa dal servizio.
Nel caso in cui la somma dei compensi corrisponda a € 3.500 non vi sono problemi per gli equilibri del fondo. La quota da togliere è infatti minore rispetto a quanto effettivamente percepito. Rimarranno quindi a disposizione delle uscite del fondo € 500 da destinare ad altre finalità.
Nel secondo caso la situazione è di certo più complicata. Di fronte infatti ad una riduzione della costituzione del fondo di € 3.000, il dipendente che cessa riduce l’utilizzo del fondo di soli € 2.200. Il che significa che la differenza di 800 dovrà essere recuperata con minori trattamenti accessori a favore dei dipendenti che rimangano in servizio.
È quindi evidente che se da una parte è vero che il calcolo per la riduzione proporzionale del fondo possa essere svolto una sola volta a fine anno sulla base dei dati certi delle assunzioni e delle cessazioni, è altrettanto vero che un monitoraggio in corso dell’anno non guasta al fine proprio di garantire maggiore certezza di somme a disposizione per erogare gli istituti contrattualmente previsti. Ovviamente avranno meno difficoltà quelle amministrazioni che hanno a disposizione ancora rilevanti risorse destinate a premiare la produttività individuale e collettiva in quanto le eventuali compensazioni in oggetto troveranno allocazione in tali margini di istituti contrattuali.
QUANTO SOPRA E’ PARZIALMENTE TRATTO DAL LIBRO: “Il fondo degli enti locali: Costituzione e riduzione negli anni 2011-2013″ in uscita per Edk dal mese di Settembre.