Spese di personale delle Unioni

Ecco qua. Un’altra chiusura del cerchio. La Corte dei conti Sezione Autonomie ha posto fine alla questione su chi, quando e quanto si deve accollare di spese di personale in caso di Unioni.

Discorso secondo me estendibile a qualsiasi altra gestione associata con enti locali.

Argomento peraltro attualissimo visto l’obbligo di “mettere insieme” due funzioni di quelle fondamentali entro il 31.12.2011 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.

Queste le conclusioni della Corte:

Circostanza che induce a concludere che il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni.

Soluzione che consente di affermare che la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale debba essere realizzata anche in ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di Unioni di comuni, rappresentando che una diversa soluzione potrebbe aprire varchi di elusione di rigorosi vincoli di legge.

In tale ottica emerge una considerazione sostanziale della spesa di personale, secondo la quale la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell’ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, comunque, per tutte le forme di esternalizzazione.

Allo scopo le amministrazioni dovranno reperire ed adottare idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale propria dell’Unione che sia riferibile pro quota al Comune.

ALLEGATO: CORTE CONTI AUTONOMIE – DELIBERA 8/2011 -SPESE UNIONE

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