Assunzioni polizia locale e 20%

La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lazio, con deliberazione n. 59 del 12.10.2011 (quindi, successiva alla pronuncia delle SS.RR. 46/2011) risponde a due quesiti posti dal Comune di Pontinia su quanto in oggetto.
 
Queste, in sintesi, le conclusioni:
“..il Collegio esprime l’avviso che le assunzioni in deroga (addetti alla Polizia Municipale), ovviamente per altri versi motivate da esigenze funzionali reali, siano ammissibili indipendentemente dal numero di unità cessate e dal settore di relativa applicazione, purchè tali da garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e gli altri limiti generali posti dalla normativa finanziaria alla crescita della spesa di personale, ivi compreso quello della incidenza non superiore al 40% rispetto alla spesa corrente di cui al medesimo art. 14, comma 9, primo alinea.”
“Ragioni di elementare coerenza, peraltro, inducono ad affermare che, avendo il limite di spesa in argomento carattere strutturale, (cfr. in particolare SS.RR. n. 27/2011) gli oneri sostenuti nel pregresso esercizio per il personale con rapporti di lavoro a tempo determinato venuti a scadenza vadano tenuti in considerazione ai fini del computo del 20%, alla stessa stregua di quelli inerenti alle cessazioni di personale a tempo indeterminato. Appare, infatti, in linea con l’impianto della norma, tener conto delle assunzioni a termine non solo per calcolare il rispetto dei limiti indicati, ma anche includerle nel computo delle minori spese da cessazioni rispetto all’anno precedente che il legislatore ha assunto a parametro di riferimento per la commisurazione del limite stesso.”
 
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