Legge di stabilità e personale enti locali

La legge di stabilità, approvata dal Parlamento, conferma le norme annunciate e pertanto:

– il chiarimento che il limite del 20% del turn over per gli enti soggetti al patto di stabilità si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato (art. 76, comma 7, D.L. 112/2008);

–  la sottoposizione degli enti locali alla limitazione della spesa per tempi determinati, contratti di formazione lavoro, ed altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, nel limite del 50% della spesa del 2009 (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010).

Tra l’altro, così come scritta, quest’ultima norma sembra assolutamente applicabile anche agli enti non soggetti a patto, che a questo punto si trovano con un vincolo che fino all’altro giorno non esisteva. Infatti, come sostenuto dalla stessa Corte dei conti Sezioni riunite nella Deliberazione n. 3/2011 ai comuni sotto i 5.000 abitanti si continuava ad applicare la disposizione del comma 562 della finanziaria 2007 che prevedeva un’assunzione per una cessazione dell’anno prima. Con la novità legislativa e con l’introduzione della dicitura “e degli enti locali” all’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010 l’obbligo di assestarsi per il tempo determinato nel limite del 50% del 2009 sembra valido per tutti. Salvo future analisi diverse

Quindi: tutto chiarito sul turn-over (riguarda solo il tempo indeterminato). Ma mi chiedo: a quale prezzo?

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3 pensieri su “Legge di stabilità e personale enti locali

  1. Laura Castoldi dice:

    Ho un dubbio. Il chiarimento che il limite del 20% del turn over per gli enti soggetti al patto di stabilità si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato si intende applicabile dall’01/01/2012 (data di entrata in vigore della norma) oppure anche per l’anno 2011 considerando la data di pubblicazione della norma sulla G.U.?

  2. sassi dice:

    Ho un dubbio:

    la sottoposizione degli enti locali alla limitazione della spesa per tempi determinati, contratti di formazione lavoro, ed altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, nel limite del 50% della spesa del 2009 (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010).
    ma il limite del 40% dell’incidenza resta sempre oppure è possibile stipulare contratti a t.d. nonostante l’ente nel 2010 abbia un’ incidenza della spesa del personale > 40% nel limite del 50% della spesa del 2009
    grazie

  3. Giuseppe Stampati dice:

    L’art. 4 comma 102 lett. B della recentissima Legge di stabilità approvata dal Parlamento il 12.11.2011 estende agli enti locali l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010 n. 122, secondo cui, tra l’altro, “la spesa per personale relativa (…) al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera D) del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ed ii., non puo’ essere superiore al 50% di quella sostenuta per la rispettiva finalità nell’anno 2009”.

    La citata lett. D dell’art. 70 comma 1 ha un contenuto estremamente ridotto, riferendosi unicamente a “manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico”.

    In base al principio “ubi voluit lex dixit”, può considerarsi dunque escluso il nuovo limite del 50% in tutti gli altri casi previsti dal comma 1 (lett. da A a C e da E ad H-ter), nonché dal comma 1-bis (come prorogato per l’anno 2011 dal Decr. cd. “milleproroghe” n° 225 del 29.12.2010), che consente agli enti locali di utilizzare prestazioni di lavoro accessorio possono essere in tutti i settori produttivi.

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