C.C. Lombardia sul turn-over

La Corte dei Conti Sez. Reg.Le Lombardia, con deliberazione n. 549 del 28.10.2011 risponde, come segue, al riportato specifico quesito del Comune di San Benedetto Po:
“Il dubbio posto dal richiedente è se il legislatore indicando quale elemento di riferimento della nuova disciplina le ‘cessazioni’ che si sono verificate in un determinato periodo abbia inteso considerare ‘solo le cessazioni verificatesi nel 2010 ….oppure se va considerato il saldo del turn over, cioè la differenza fra cessazioni e assunzioni verificatesi nel 2010.”
“Al riguardo, la Sezione osserva che la norma limitatrice del potere di disporre nuove assunzioni contenuta nel citato co.9 dell’art. 14 del d.l. n. 78 individua come parametro di riferimento una percentuale di spesa (il 20%) ‘corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente’.
Risulta chiaro dal tenore letterale della norma e dall’esigenza perseguita dal legislatore che il riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della previsione contenuta nel co. 9 dell’art. 14 sono le sole cessazioni che si verificano nel periodo di riferimento e non la differenza fra cessazioni ed assunzioni. Senza trascurare che se si prendesse a riferimento la differenza la limitazione sarebbe ancora più stringente, occorre considerare che il testo legislativo è chiaramente formulato poichè viene usato il termine ‘cessazioni”
 
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