Corte Conti Autonomie su calcolo spese personale

Con la delibera n. 14/2011 la Corte dei conti Sezioni Autonomie fornisce le proprie istruzioni per effettuare il calcolo del rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Ecco le conclusioni:

“Per la determinazione, ai sensi dell’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, della spesa del comparto “personale”, si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive “prevalentemente” di risorse provenienti dall’ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente  proprietario; b) le società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2,  c.c., purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali”.

“Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell’ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai documenti contabili  delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell’art. 1, co. 166 e ss.  l. n. 266/2005, senza alcuna detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36, l. n. 118/2011).

“Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell’ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell’ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall’ente a norma dell’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.

ALLEGATO: CORTE CONTI SEZIONE AUTONOMIE – DELIBERA N. 14/2011

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Un pensiero su “Corte Conti Autonomie su calcolo spese personale

  1. Marco dice:

    La Corte afferma : “In un’ottica di sistema, la considerazione congiunta della spesa di personale dell’ente locale con quella delle società partecipate sussiste anche nei confronti di organismi (aziende speciali, fondazioni, etc.) contraddistinti da livelli di autonomia contabile e finanziaria inferiori a quelli delle società. Il preciso riferimento normativo alle società esclude tuttavia che possano esser considerate le spese di personale dei predetti organismi.” Sembrerebbe quindi che vadano considerate soltano gli organismi associativi previsti nel Titolo V del codice civile, quindi sarebbero da escludere anche le società consortili, e le società cooperative. Inoltre, nel novero delle società a partecipazione totalitariaria rientranti nell’area di consolidamento dovrebbero essere considerate soltanto quelle il cui rapporto tra “corrispettivi derivanti da contratto di servizio” e “valore della produzione” sia pari o superiore all’80%. E’ d’accordo con questa interpretazione? In attesa di una Sua risposta Le invio cordiali saluti.

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