Una delle domande che più mi è stata posta è se esiste ancora la possibilità di “derogare” dalle limitazioni sulle assunzioni di personale tramite il lavoro flessibile (tempo determinato, cfl, somministrazione, ecc. ecc.) per servizi infungibili ed essenziali così come era stato indicato dalla Corte dei conti Sezioni riunite nella Delibera n. 46/2011.
Dal 1 gennaio 2012 vale anche per gli enti locali l’obbligo di avvalersi di tali forme lavoratire e co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (nel sito sono presenti diversi post sull’argomento).
Ma è possibile derogare in qualche caso da tale vincolo?
La risposta per me è no. La norma è chiara. Fin troppo. E sembra pure evidente come il legislatore, con la modifica e l’inclusione degli enti locali nella limitazione, abbia proprio voluto mettere un paletto preciso, che in precedenza (soprattutto dopo quella Delibera) era diventato “indefinito”.
Per le assunzioni finananziate con i proventi del Codice strada si può pensare che queste oltre a non rientrare nei limiti di spesa art. 1 c. 557 non rientrino nel limite di determinazione del 50% della spesa per l’anno 2009? Qualcuno mi sa dare una risposta a questo mio problema?
Preg.mo dottor Bertagna
Le scrivo per ottenre lumi sulla possibilità per gli enti locali di procedere alle assunzioni a tempo determinato. Chiedo:
1. se gli enti locali per poter assumere personale a tempo determianto debbano prima fare la ricognizione del personale in esubero (eventuale) prevista dall’art. 16 della legge n. 183 del 12.11.2011. A mio modo di vedere tale ricognizione è prioritaria pena la nullità di qualsiasi contratto stipulato sotto qualsiasi forma;
2. se nell’anno 2009 non si sono registrate assunzioni di personale a tempo determinato l’ente può far riferimento alla media dei costi del triennio 2007-2009 come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 9, comma 28 della decreto legge n. 78/2010, considerando anche il personale con contratto ex interinale (o lavoro a progetto) assunto nel 2007, o rimane tassativo il limite del 50% del personale a tempo determinato anno 2009?
In attesa di sollecita risposta si ringrazia.
Ancora.
3. possono essere considerati servizi fungibili ed essenziali e quindi extra vincolo i servizi resi dal personale di polizia locale quando questi siano presenti nella misura di tre agenti su quattro previsti dalla dotazione organica dell’Ente?
Preg.mo Dott. Bretagna,
Non capisco perché il principio, sostenuto dalla sezioni riunite della Corte dei conti, dal Dipartimento della Funzione pubblica e dalla Conferenza delle Regioni, secondo cui alcuni limiti alle assunzioni verrebbero meno nel caso si tratti di assicurare alcuni servizi essenziali e infungibili, non valga per questo nuovo limite del 50%.
Secondo lei dovrei assumermi la responsabilità di lasciare il comune presso il quale lavoro senza assistente sociale, senza vigili urbani stagionali a presidiare un territorio la cui popolazione sestuplica, senza personale per il s.u.a.p. e per il demanio???? Troppo comodo decentrare i servizi e pretendere di garantirli con il personale già in organico presso gli Enti che meno di tutti hanno contribuito ha determinare una dinamica smisurata della spesa complessiva del personale delle pp.aa. Abbiamo un impianto normativo in materia che riesce ad essere contestualmente ridicolo e tutt’altro che di contenimento a livello complessivo.