Corte conti Toscana a 360°

La Corte dei conti Sezione Toscana ha esaminato una serie di quesiti che spaziano su varie tematiche:

– Fondo delle risorse decentrate e riduzione ai sensi dell’art. 9 comma 2bis

– Assunzioni a tempo determinato

– Art. 110 del Tuel

Ecco una breve sintesi del contenuto della Deliberazione n. 519/2011 e la deliberazione stessa in allegato.

1.  “In caso di decurtazione del fondo della contrattazione decentrata in proporzione alla riduzione del personale in servizio in applicazione della norma di cui all’art. 9, comma 2bis, della L. 122/2010, la decurtazione va operata in maniera indifferenziata per le risorse stabili e quelle variabili?”
Risponde la Corte:
– “…La Sezione ritiene, …, che, in via previsionale, l’Ente sia tenuto a prevedere la riduzione del fondo delle risorse accessorie, in correlazione alla previsione delle cessazioni dal servizio o comunque riduzioni di personale, che in via programmatica deve conoscere, operando poi l’eventuale  rimodulazione a fine esercizio. Occorre anche porre in luce che la riduzione del fondo, proporzionale alle cessazioni avvenute nel medesimo esercizio finanziario, riguarda in primo luogo le risorse stabili che, peraltro, sono le sole direttamente ed immediatamente correlate all’effettiva massa salariale legata all’organico in servizio dell’ente. Le risorse variabili sono connesse  alle prestazioni rese dal personale in servizio, ed ai risultati conseguiti, nella logica di premialità e valorizzazione del merito. La riduzione del fondo deve operare nell’anno stesso in cui si sono verificate le cessazioni. E’ evidente che solo a fine anno vi può essere la verifica effettiva della consistenza del fondo per l’anno 2011. Tuttavia sono opportuni una previsione attentidibile ed un monitoraggio costante nel corso dell’esercizio, al fine di evitare riflessi negativi sugli equilibri del fondo complessivo. L’algoritmo proposto dall’IGOP opera un calcolo medio, di fatto di minore impatto sull’entità del fondo, ma di minore complessità rispetto ad un calcolo più articolato, che tenga conto in via previsionale della data di cessazione delle singole unità per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione. Il costante monitoraggio in corso dell’anno mira proprio a garantire maggiore certezza di somme a disposizione per l’erogazione degli istituti contrattuali previsti. In conclusione la decurtazione va calcolata in base al modello prefigurato dal Ministero sull’intero ammontare del fondo, senza distinzione tra parte variabile e parte fissa.”
 
2. “Ai fini della medesima norma (art. 9 comma 2bis), l’importo del fondo 2010 deve essere depurato degli eventuali residui del fondo 2009?”
Su questo aspetto, la Corte ritiene:
– “…l’importo posto a base del computo della riduzione (fondo dell’anno 2010) si riferisce tassativamente alle risorse stanziate per l’anno 2010 e dovrà dunque intendersi depurato dalle eventuali aggiunte derivanti dagli anni pregressi. In tal senso si esprime anche altra sezione (Puglia con deliberazione n. 58/2011) sostenendo che i residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010″
 
3. “Considerato che la norma di cui al comma 2bis citato parla di ‘ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale’, nel calcolo occorre computare anche le risorse destinate al lavoro straordinario?”
Secondo la Corte:
– “…la Sezione si è già espressa (deliberazione n. 216 del 15 dicembre 2010 e n. 197 del 13 settembre 2011) chiarendo (in tali circostanze in riferimento agli emolumenti per lavoro straordinario finanziati con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada) che ‘qualunque sia la fonte di finanziamento del fondo per la contrattazione in particolare le risorse per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, non sono consentite deroghe a quanto disposto dall’art. 9, comma 2bis, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla L. 122/2010’ in virtù della chiara intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale, anche attraverso il blocco delle risorse decentrate”
 
4.  “E’ possibile attraverso una norma statutaria o regolamentare, prevedere la possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratto di diritto pubblico oltre i limiti dettati dall’art. 19, comma 6 e 6quater del D.Lgs. 165/2001 qualora nei ruoli dell’amministrazione non vi siano dirigenti a tempo indeterminato o siano insufficienti a ricoprire tutte le posizioi previste ?”
– “In caso di risposta positiva al quesito precedente, occorre comunque prevedere dei limiti quantitativi?”
La Corte è del seguente avviso:
– “L’applicabilità di entrambe le norme (art. 19 D.Lgs. 165/2001 e art. 110 TUEL) agli enti locali ha posto l’esigenza di risolvere il potenziale conflitto esistente e a tal proposito le Sezioni Riunite, in funzione nomofilattica, con deliberazioni n. 12/2011, n. 13/2011 e 14/2011 approvate in data 08/03/2011, si sono espresse nel senso di ritenere che la norma di cui all’art. 19 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm., esprimendo un principio di carattere generale, è di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento degli enti locali, ai quali spetta un ‘corrispondente obbligo di adeguamento’. A completamento dell’interpretazione riportata, la Sezione regionale di controllo Lazio, con deliberazione n. 47/2011 ha ritenuto che l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite, con la citata deliberazione, riguarderebbe i soli incarichi di cui al primo comma dell’art. 110 del TUEL e cioè conferiti mediante contratti di diritto privato poichè identici alla fattispecie di cui all’art. 19 del D.Lgs. 165/2001: tale interpretazione è il frutto della sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010……Appare, pertanto, che i limiti espressi dall’art. 19 citato non si riferiscano al conferimento di incarichi con contratto di diritto pubblico e di conseguenza che, nell’ambito della normativa locale possa essere regolata la disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali mediante contratto di diritto pubblico, rispettando i limiti sanciti dal citato art. 110 TUEL e delle altre spese che impongono limitazioni agli enti locali in tema di personale. Si sottolinea che in materia, la norma di cui al comma 1 dell’art. 1 D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141, introduttiva del comma 6bis dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2011 ..ha stabilito che per gli enti che rispettino determinati parametri di virtuosità di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Da ciò si conclude che per gli enti non virtuosi il parametro di riferimento sia quello enucleato dalle Sezioni Riunite come ivi esplicato.”
 
Nelle argomentazioni, la Corte Toscana, inoltre:
– conferma la natura intepretativa dell’art. 4 comma 103 della legge di stabilità 2012 (n. 183/2011)
– per le assunzioni a tempo determinato fa riferimento alle norme generali in tema di limitazioni alle assunzioni ed alla spesa di personale (art. 1 comma 557 o 562 L. 296/2006 e rispetto limite massimo dell’incidenza tra spesa di personale e spesa corrente di cui all’art. 76 comma 7 D.L. 112/2008)
– la qualificazione dei “servizi infungibili ed essenziali” resta nella piena discrezionalità dell’ente, adeguatamente motivata in relazione al caso specifico; lo stesso dicasi per la “somma urgenza”. I servizi essenziali che solo il Comune può svolgere e quindi infungibili, sono le funzioni fondamentali di cui all’art, 21, comma 3, della legge 42/2009
– conferma le indicazioni delle SS.RR. circa le risorse delle lettere d) e k) art. 15 CCNL 01.04.1999 da ritenersi incluse/escluse dal limite ex art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010
– la capacità assunzionale a tempo indeterminato, nel limite del 20% del valore delle cessazioni dell’anno precedente, si calcola valorizzando le cessazioni (a tempo indeteminato) per 12 mesi, a prescindere dalla data di effettiva cessazione del servizio delle unità di personale; non vanno comprese altre tipologie contrattuali (non a tempo indeterminato)  in quanto in dette fattispecie la cessazione dal servizio è direttamente connessa alle caratteristiche intrinseche del contratto che, per sua natura, ha una durata limitata, oltre al fatto che un diverso comportamento darebbe vita a comportamenti elusivi.
 
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