La vita è bella, indubbiamente. A volte fa pure sorridere. Anche quando si parla di “lavoro”.
Parliamo di progressioni orizzontali. Non voglio entrare nel merito. Anche perchè magari ho capito male. Quindi mi limito a riportare dei fatti. Ognuno poi tragga le sue conclusioni…
1. CORTE CONTI LOMBARDIA – DELIBERA N. 589/2010
Si ritiene che la decorrenza delle progressioni economiche non possa essere antecedente al momento in cui si determina la disponibilità delle risorse finanziarie e quindi al momento in cui le parti determinano di attivare l’istituto stesso delle progressioni orizzontali.
Tesi che, mi sembra, riassume anche la posizione dell’Aran, ovvero l’impossibilità di procedere a progressioni orizzontali “retroattive” o peggio ancora contrattate in periodi successivi nei quali le amministrazioni sono già a conoscenza delle valutazioni delle prestazioni dei dipendenti.
2. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Al Ministero dei beni culturali hanno sottoscritto un accordo il 14/11/2011 ed emesso un bando qualche giorno dopo per le progressioni 2010.
Tra l’altro nelle premesse dell’accordo e del bando ci sono riferimenti a note della RGS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sorvoliamo sulla retroattività, ma il dubbio che tutto ciò possa essere in elusione dell’art. 9 comma 1 del Dl n. 78/2010 non viene a nessuno?
Boh, ma è appunto… il bello della vita.
ALLEGATO: Bando Ministero per i Beni e le Attività Culturali
p.s. Grazie a Mario per le segnalazioni. Non gli scappa proprio niente!