Qua è sempre più bello. Accadono ancora cose interessantissime. Come questa: nessuno ha ancora capito se nel 2% (percentuale massima da stabilire con regolamento!) destinato alle progettazioni interne vi sia inclusa o meno l’irap. Discorso analogo per i compensi dell’avvocatura interna.
Ci abbiamo provato e siamo persino arrivati alle Sezioni riunite della Corte dei conti, la quale ha “chiuso” la vicenda con la deliberazione n. 33/2010.
Quindi, da ora in poi, tutti si adeguino alle conclusioni. Se non tutti almeno le sezioni regionali. Il problema è che ora si sta discutendo di che cosa c’era effettivamente scritto in quella delibera. Cioè, si sta interpretando l’interpretazione. Un aggettivo tipo “bellissimo” mi sembra ancora riduttivo.
Ora mi limito a riportare alcune successive interpretazioni sull’Irap e le progettazioni/avvocatura diffuse da alcune sezioni regionali. Così, finalmente, abbiamo la certezza di come operare…
1. CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA – N. 543/2010
Alla luce del citato orientamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo – che in applicazione dell’art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, comporta il superamento dei difformi pareri precedentemente espressi, tra i quali quello formulato da questa Sezione regionale con deliberazione n. 34 del 27 giugno 2007 – si deve concludere che l’onere per il pagamento, da parte dell’Amministrazione, dell’Irap afferente i compensi incentivanti dovuti a tecnici ed avvocati dipendenti, grava sui relativi fondi lordi appositamente formati allo scopo e non può costituire un onere finanziario ulteriore per l’Ente.
2. CORTE CONTI TOSCANA – N. 210/2010
Questa Sezione di controllo non può che ribadire quanto chiaramente indicato nella delibera n. 33 citata, sia in ordine a chi spetti il pagamento dell’IRAP, sia in merito alla fonte di finanziamento per la stessa. Le disposizioni richiamate nella citata deliberazione, prevedono da un lato che l’onere sia a carico dell’Amministrazione, che assume l’obbligazione giuridica, e dunque è tenuta a versare l’imposta; dall’altro che, in relazione alla fonte di finanziamento, ai fini della quantificazione dei fondi per l’incentivazione e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap.
Le Sezioni Riunite concludono “nel senso che, mentre sul piano dell’obbligazione giuridica, rimane chiarito che l’Irap grava sull’amministrazione …, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico …. Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.”
3. CORTE CONTI SARDEGNA – N. 12/2012
… i compensi per le avvocature interne ed i compensi incentivanti per la progettazione debbono essere liquidati ai dipendenti al netto dell’IRAP, che rimane a carico dell’Ente datore di lavoro in quanto titolare dell’attività produttiva, essendo illegittima la trasposizione dell’imposta a carico del professionista dipendente.
4. CORTE CONTI LOMBARDIA – N. 73/2012 (ma su avvocatura)
l’accantonamento dell’Irap a carico dell’amministrazione è una componente autonoma che va previamente dedotta dall’ammontare complessivo delle risorse destinate agli avvocati dell’ente; le relative somme, quindi, vanno accantonate e rese indisponibili (oneri fiscali – Irap).