Considerazioni sulla mobilità

Abbiamo rilevato che la deliberazione n. 498/2011/PAR della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ed un relativo commento apparso sulla stampa specializzata, sta creando non poca confusione sull’istituto della mobilità tra enti locali.

La questione sottoposta riguardava il considerare o meno la mobilità quale “cessazione” ai fini dell’applicazione della riduzione del fondo delle risorse decentrate così come previsto dall’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In tal caso, è ovvio, che la mobilità non possa che essere considerata “cessazione” e il fondo ridotto, in quanto la disposizione in oggetto, è finalizzata alla riduzione del salario accessorio in misura proporzionale al personale dipendente.

Infatti la Corte precisa: “la questione sottesa al quesito in esame, invece, verte su un differente aspetto, qual è quello della necessità di considerare il dipendente che, avvalsosi dell’istituto della mobilità esterna, opera presso diverso ente ai fini del conteggio della riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, da far confluire nel Fondo annuale delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Partendo dal presupposto che tale conteggio avviene in base al numero di dipendenti in servizio presso l’ente, la Sezione ritiene che precipuo criterio di computo debba fondarsi sull’effettiva presenza in organico di personale.

Conseguentemente, unicamente per tale causa, il venire meno di un’unità per mobilità esterna è da considerare personale cessato, quindi da prendere a riferimento ai fini applicativi dell’art. 9, comma 2 bis, citato.”.

Ma solo a questo fine!

Infatti, la mobilità, ai fini assunzionali, continua ad essere “neutra” qualora avvenga tra enti che hanno limitazioni alle assunzioni (e dal 2011 lo sono sia gli enti soggetti che non soggetti a patto). Essere “neutra” significa che la stessa non può essere considerata né nel tetto delle cessazioni e neppure in quello delle assunzioni (20% spesa dei cessati per enti soggetti a patto e una assunzione per ogni cessazione per enti non soggetti a patto).

E questo non è un parere, ma il contenuto dell’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005).

Il principio era tra l’altro stato ben chiarito dalla medesima sezione regionale della Corte dei conti nella deliberazione n. 79/2011/PAR:

Conclusivamente:

–        la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;

–        perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;

–        il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto ovvero nei quali l’incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40%[1] del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata;

qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente).”.



[1] Ora tornato al 50% in seguito all’articolo 28, comma 11-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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Un pensiero su “Considerazioni sulla mobilità

  1. Daniele dice:

    Quindi personale in uscita per mobilità ai fini del fondo risorse decentrate è cessazione e va a diminuirlo, e quello in entrata per mobilità? Niente aumento?

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