La questione è semplicissima: la retribuzione di posizione e di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa NEGLI ENTI SENZA LA DIRIGENZA rientra nel tetto di cui all’art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010?
Il dubbio viene perchè in tali enti tali risorse sono finanziate dal bilancio e non dal fondo.
Io mi dico: e dove sta scritto che per il triennio 2011-2013 è il FONDO che non deve essere superiore al FONDO del 2010?
Prendo la norma: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
C’è la parola “Fondo”? Non mi pare. Io leggo: trattamento accessorio del personale.
Quindi, cerchiamo di capire cosa è la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Mi ricordo che è solo il Ccnl che può stabilire la natura di una retribuzione.
Prendo quindi il Ccnl del 31.03.1999 e faccio il copia-incolla dell’art. 10: Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 – 2001.
Accipicchia! La retribuzione di posizione e di risultato sono trattamento accessorio, scritto uguale uguale a quello che ci sta scritto all’art. 9 comma 2bis. A meno che ovviamente, non si ritenga che la tipologia del trattamento possa cambiare a seconda di come viene pagata sul bilancio…
Legge – contratto. Legge – contratto. Legge – contratto.
Manca qualcosa? Ah, sì. Giusto. Le interpretazioni. Me ne stavo scordando.
La Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12/2011 ha detto che bisogna fare riferimento ai “fondi” di ciascun comparto per applicare il comma 2bis. E poi ora c’è anche la Corte dei conti Lombardia che nella deliberazione n. 59/2012 ha precisato: si deve ritenere che nel calcolo dell’ammontare complessivo delle risorse previste per il trattamento accessorio, tanto per la definizione del limite (totale del 2010) tanto per il computo del monte dell’anno di rifermento, si deve tenere conto solo delle somme rivenienti dal fondo per la contrattazione decentrata e non di quelle attinte direttamente dal bilancio.
Problema risolto per fortuna. Ero io che avevo letto male. Scusate.
ho la P.O. in un piccolissimo Comune e vorrei sapere se e in quale caso nei Comuni privi di dirigenza si puo’ pagare la retribuzione di posizione con il fondo. Il quesito scaturisce dal fatto che nella Scheda Informativa due del Conto Annuale c’è una riga in cui si richiede “Posizioni Organizzative a carico del fondo”. Ovviamente la Scheda Informativa due è quella relativa ai Comuni senza dirigenza e quindi , deduco, che non avrebbero posto la domanda se non ne ricorresse in alcun caso la fattispecie. Grazie infinite a chi mi aiuta a capire.