Ancora su Irap e progettazioni interne

Dopo aver riportato le contraddizioni interpretative della Corte dei conti sull’inclusione o meno dell’Irap nel 2% massimo destinato alle progettazioni interne (https://www.gianlucabertagna.it/2012/03/21/progettazioni-interne-e-irap/), mi è stato chiesto con diverse mail cosa ne penso.

Io credo che l’art. 1 comma 192 della Finanziaria 2006 abbia messo da tempo la parola fine alla questione. Non a caso la percentuale è passata dall’1,5 al 2%.

Questo il contenuto della norma: A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

A me sembra chiarissimo.

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Un pensiero su “Ancora su Irap e progettazioni interne

  1. Fiorenzo Garon dice:

    sull’inclusione o meno dell’Irap nel 2% massimo destinato alle progettazioni interne.

    Non condivido la Sua affermazione “ Io credo che l’art. 1 comma 192 della finanziaria 2006 abbia messo da tempo la parola fine alla questione. Non a caso la percentuale è passata dall’1,5 al 2%.”

    nel 2% non è compresa l’irap per quanto di seguito:

    1) la percentuale è passata dall’1,5 al 2% ben prima della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e cioè già con la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 art 3 comma 29 (finanziaria 2004).

    2) L’art. 1, comma 207, della già citata legge finanziaria 2006, nel fornire un’interpretazione autentica dell’articolo 18, comma 1, della legge 11.02.1994, n. 109, e successive modificazioni, definisce la quota percentuale incentivante come “comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione” senza fare alcuna menzione all’IRAP. La disposizione, sostanzialmente, ha inteso porre una deroga all’articolo 2115 del Codice Civile che prevede, in via di principio, per l’imprenditore ed il prestatore di lavoro l’obbligo di contribuzione, in parti uguali, alle istituzioni di previdenza ed assistenza, salvo diverse disposizioni di legge. La norma presentando il carattere di legge di interpretazione autentica voluntas legislatoris, oltre ad essere retroattiva dispiegando i suoi effetti ex tunc, impone di privilegiare il criterio letterale e non consente di procedere ad una interpretazione estensiva tramite la quale ritenere l’IRAP gravante sull’Ente compreso nell’incentivo, ben attagliandosi alla circostanza il noto brocardo latino ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit.

    3) l’art.92 comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice contratti) ha confermato l’incentivo al 2% precisando che è comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7 del codice, ( cioè fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

    4) la Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia con deliberazione 5 luglio 2011, n. 435/2011/PAR qualifica i compensi legati all’attività di progettazione (art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), quali spese per investimenti e non invece di personale (cfr. Sez. Autonomie n. 16 del 13 novembre 2009).

    5) le sezioni riunite in sede di controllo delle corte dei conti con delibera N. 51/CONTR/11A del 4 ottobre 2011 ha stabilito che le risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica, in quanto si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche, offerte da personale qualificato in servizio presso l’amministrazione pubblica, afferenti ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti.

    6) Per ultimo: recente Parere corte conti Sardegna del 26.03.2012 ………. “ La circostanza, poi, che le Sezioni Riunite con deliberazione n.33/2010 abbiano correttamente specificato che da un punto di vista contabile gli enti che corrispondono compensi incentivanti per la progettazione ovvero compensi professionali alle avvocature interne sono tenuti ad accantonare e prevedere nei rispettivi fondi gli importi necessari a fronteggiare il pagamento dell’IRAP – affermazione ricordata dal Comune di Capoterra nella sua richiesta di parere – non significa che l’Irap debba necessariamente rimanere a carico dei professionisti dipendenti: come è stato precisato nella precedente deliberazione n.18/2012 di questa Sezione e dalla deliberazione n.48/2010 della Sezione di controllo per la Regione Piemonte, infatti, ciò potrà se mai dipendere dalle modalità con le quali le amministrazioni regolamentano la liquidazione degli onorari professionali al proprio personale (legale e tecnico) dipendente.

    A mio parere al momento dell’incarico al dipendente l’impegno di spesa deve essere costitito dal 2% dell’incentivo ( inteso come importo al lordo oneri previdenziali a carico ente) + irap (pari all’8,5% calcolato su importo al netto da oneri previdenziali ) .

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