Chiarezza sul limite assunzionale del 20%

La Corte dei conti della Puglia ha redatto un’ottima delibera riassuntiva sul limite del 20% alle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti soggetti a patto di stabilità.

Con la deliberazione n. 02/PAR/2012 del 16 gennaio 2012, la Corte risponde ai quesiti del Comune di San Marzano di San Giuseppe riferiti al calcolo del 20% delle cessazioni che determina la capacità assunzionale dell’ente, come previsto dall’articolo 14, comma 9, del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. Le richieste di parere si possono così riassumere:

– se, ai fini di una nuova assunzione nel 2012, si possa tener conto di tutte le cessazioni verificatesi nel 2010 e nel 2011 o se, invece, debbano essere considerate esclusivamente quelle del 2011

– eventualmente, se le cessazioni del 2010 debbano essere computate nel 20% o, se, a tal fine, vada preso in considerazione il saldo del turn over del medesimo anno.

La Corte, richiamate le pronunce della Sezione Autonomie n. 8/AUT/2008 del 4.7.2008  e delle Sezioni Riunite n. 52/CONTR/2010 dell’11.10.2010, afferma quanto segue:

“Il Collegio ritiene,…., che debba accogliersi un’interpretazione dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 che oltre ad ispirarsi ai principi basilari di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, meglio si attaglia alla finalità della norma, che è quella non di contenere o ridurre la spesa di personale di esercizio in esercizio (obiettivo già assicurato per gli enti locali dai commi 562 e 557 dell’art. 1 della legge 296/2006), ma di porre un vincolo stretto alle assunzioni di personale, quale strumento indiretto di limitazione della spesa ripetitiva (Sezione Controllo Puglia, deliberazione n. 80/PAR/2011 del 15/09/2011). La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 167/2011/PAR del 31/03/2011 resa in sede consultiva, ha osservato che l’anno di riferimento considerato dall’art. 14, comma 9, è il 2010 che costituisce il primo anno di riferimento utile e pertanto per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011 i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010, mentre con riguardo agli anni successivi al 2011 valorizzando la nozione di ‘anno precedente’ riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 52/CONTR/10 ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazioni di personale, non utilizzati nell’anno precedente”

Relativamente al secondo quesito: “Il Collegio specifica,…., che nell’esercizio 2010 le assunzioni potevano avvenire, nel rispetto dell’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, a prescindere dalle cessazioni poichè la disposizione dell’art. 14, comma 9 vige dall’anno 2011 ed il calcolo deve iniziare dalle cessazioni verificatesi nel 2010. Quindi, come chiarito anche dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 549/PAR/2011 del 28/10/2011, dal tenore letterale della norma e dall’esigenza perseguita dal legislatore si desume che il riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della previsione contenuta nel comma 9 dell’art. 14 sono le sole cessazioni che si verificano nel periodo di riferimento e non la differenza fra cessazioni ed assunzioni”.

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Un pensiero su “Chiarezza sul limite assunzionale del 20%

  1. Annunzio Belan dice:

    Egregio Dott.
    nel ns. Comune è stato posto in pensione il Comandante del Nucleo Vigilanza in data 31.12.2010. Purtroppo lo stesso non è stato sostituito, in deroga (art. 1 comma 118 L. 220/2010) nel corso del 2011. E’ ancora possibile effettuare nel 2012 l’operazione di mobilità volontaria ed eventuale concorso pubblico per la sostituzione, sforando il limite della spesa di personale 2011 ma entro i limiti della spesa dell’esercizio 2010 ?.
    Ringrazia e porge cordiali saluti.
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: A.Belan

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