La riduzione del Fondo Straordinario

Con riferimento al fondo del lavoro straordinario ci chiediamo:

– se è vero che è possibile ridurre in sede di contrattazione decentrata in maniera stabile (art. 14 comma 3 CCNL primo aprile 1999) il fondo per lavoro straordinario intervenendo a monte con un intervento organizzativo e facendo transitare le relative risorse nel fondo del salario accessorio, il fondo relativo allo straordinario si ridurrà in maniera stabile anche negli anni successivi. Giusto?

– in questo caso è possibile durante l’anno autorizzare ore di straordinario non retribuito ma compensato con riposo compensativo?

 

Nel C.C.N.L. sottoscritto in data 01.04.1999 all’articolo 14, comma 3, viene posto come obiettivo generale in materia di lavoro straordinario la riduzione progressiva e stabile della spesa ad esso destinata.

A tale fine l’Ente ha il compito di attivarsi per individuare le possibili soluzioni per consentire tale progressiva e stabile riduzione (es. riorganizzazione del lavoro, anche mediante turni). Solo in caso di accertati risparmi ottenuti dalla razionalizzazione dei servizi le risorse complessive per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al successivo articolo 15, sono integrate per finanziare prioritariamente il fondo per la progressione economica.

In tal senso si è espresso anche l’ARAN con il seguente parere RAL060[1]:

Le risorse provenienti dai risparmi sullo straordinario possono considerarsi stabilizzate? …

Con riferimento ai risparmi accertati sull’utilizzo delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, occorre tener presente la disciplina di cui all’art. 14, commi 3 e 4, del CCNL dell’1.4.1999. Pertanto, ove a seguito della verifica prevista dall’art.14, comma 3, e della conseguente adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi (che si sono tradotti in una stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario), gli eventuali risparmi accertati a consuntivo possono effettivamente considerarsi stabilizzati nell’ambito delle risorse dell’art. 15. Ciò vale, ovviamente, solo a condizione che l’ente non ritenga di avvalersi della facoltà di valutare anno per anno le effettive esigenze organizzative e quindi decidere anche anno per anno per l’accantonamento periodico e non stabile dei risparmi.

Pertanto solo nel primo caso le risorse possono essere utilizzate in via prioritaria al finanziamento del nuovo sistema di classificazione, utilizzazione questa che presuppone necessariamente che si tratti di risorse stabili.

Un discorso più semplice vale per le previsioni dell’art.14, comma 4, in quanto in questo caso si tratta di risparmi connessi ad una precisa e stabile riduzione delle ore di lavoro straordinario derivante direttamente ed obbligatoriamente da una clausola del contratto collettivo nazionale.

 

Ma la riduzione stabile è una scelta opportuna oltre che lecita?

A tal proposito vale la pena sottolineare che l’articolo 31 “Disciplina delle risorse decentrate” del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 comprende solo l’articolo 14, comma 4, tra le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e quindi quelle che potrebbero finanziare la progressione orizzontale. Nella relazione predisposta dall’ARAN per il contratto del 2004 viene infatti specificato quanto segue:

“La nuova disciplina (comma 2) tende a distinguere le risorse decentrate in due categorie: la prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e che, per comodità di citazione, possiamo d’ora in poi definire “risorse decentrate stabili”.

Questa categoria di risorse ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:

a) CCNL dell’1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche;

b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2.”

La relazione sottolinea inoltre che: “Si stabilisce, quindi, che, a decorrere dall’esercizio 2004, la somma complessiva calcolata nei singoli enti nell’anno 2003, con riferimento a tutte le fonti di finanziamento sopra elencate, con la espressa inclusione anche degli aumenti disposti dal presente contratto, costituisce un valore unitario che resta confermato stabilmente anche per i successivi esercizi finanziari, fatti salvi, naturalmente gli eventuali incrementi che potrebbero derivare da futuri interventi della contrattazione collettiva nazionale.

Tale principio è ripreso poco più avanti nella parte in cui l’ARAN specifica che: “Sembra utile puntualizzare, con l’occasione, che questa tipologia di risorse decentrate denominate “stabili” ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch’essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile. Ci riferiamo in particolare, agli oneri relativi: alle progressioni economiche orizzontali, alle posizioni organizzative (per gli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale), agli oneri per la riclassificazione di alcune categorie di lavoratori secondo le previsioni del CCNL del 31.3.1999, alla quota dell’indennità professionale del personale educativo prevista dall’art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, e dall’art. 6 del CCNL del 5.10.2001, alla quota di finanziamento della indennità di comparto di cui al successivo art. 33, comma 4, lett. b) e c).”

Pur mantenendo in vita (e sul sito) alcuni pareri in materia di riduzione sulla base dell’articolo 14, comma 3, la stessa ARAN consiglia di non procedere ad effettuare tale riduzione perché non è più possibile poi integrare il fondo dello straordinario, nemmeno negli anni in cui si rendesse necessario per le consultazioni referendarie o elettorali. Si riporta il testo di un recente parere (29.11.2011) inviato ad un Comune: “Ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario deve essere attentamente valutata dall’ente, in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all’ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario per fare fronte ad eventuali esigenze che si dovessero presentare.”.

Concludiamo, permanendo i dubbi circa la liceità di tale operazione, consigliando di non procedere a riduzioni stabili e progressive del fondo per il lavoro straordinario per le motivazioni sopra esposte, ricordando comunque che la riduzione non è oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto dipende da scelte organizzative dell’ente, demandate ai dirigenti/responsabili dei servizi.

Circa la fruizione dei riposi compensativi abbiamo già avuto modo di evidenziare[2] che, essendo una possibilità data al dipendente[3], non possono essere imposti d’autorità dal dirigente/responsabile che invece deve sempre verificare di disporre delle necessarie risorse per il relativo pagamento.

Ci viene in aiuto ancora una volta l’ARAN con l’orientamento applicativo RAL744:

Le esigenze organizzative collegate a incrementi periodici o stagionali di attività possono essere soddisfatte anche con altri strumenti diversi dal lavoro straordinario? Può essere utile, ed in che modo, il ricorso all’orario plurisettimanale?

Le esigenze organizzative degli enti, specie quando sono legate a prevedibili o programmabili picchi di attività, possono essere affrontati con strumenti gestionali molto più efficaci del semplicistico ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

Facciamo riferimento, in particolare, all’istituto della “programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro” previsto dall’art.17, comma 4, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, in base al quale è possibile distribuire il tempo di lavoro ordinario (36 ore settimanali) in un arco di tempo mensile e plurimensile in modo da realizzare il seguente obiettivo:

– ridurre le “ordinarie” prestazioni di lavoro nella/e settimana/e con minor carico di impegni: ad esempio si può ridurre l’orario a 30 ore settimanali riducendo le prestazioni “di tutti i giorni” o eliminando del tutto o in parte i rientri pomeridiani;

– aumentare le “ordinarie” prestazioni di lavoro nella/e settimana/e con più intensità di impegni e/o di scadenze: ad esempio si può aumentare l’orario “ordinario”a 42 ore settimanali con più rientri obbligatori pomeridiani, o altre soluzioni più convenienti.

Secondo le indicazioni sopra illustrate, è possibile adattare l’orario alle effettive e variabili esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività istituzionale e dei relativi servizi, senza aggravi economici a carico del bilancio degli enti e senza dover forzare l’applicazione delle regole del lavoro straordinario.”.

Da Personale News n. 7/2012



[1] Gli orientamenti applicativi dell’ARAN sui contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni e autonomie locali si trovano al seguente link: http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali

[2] Si veda a tal proposito il focus Baggi Daniela, Bortoletto Cristina (a cura di), “Il lavoro straordinario”, Personale News, n. 5/2011

[3] articolo 38, comma 7, CCNL 14 settembre 2000

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Un pensiero su “La riduzione del Fondo Straordinario

  1. ORIANA dice:

    Mi chiedo se la riduzione stabile del fondo per lavoro straordinario ed il contestuale incremento delle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate sia possibile nella vigenza del limite posto dalL’art. 9 co. 2 bis del D.L. 78/2010?

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