Come noto il Tribunale di Livorno aveva sollevato al questione di costituzionalità dell’art. 71 comma 1 del Dl n. 112/2008 sulla “famosa” decurtazione dei primi dieci giorni.
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 120/2012 ha precisato che:
“È, infatti, non sostenibile che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità della durata, costringa il lavoratore ammalato, come opina il rimettente, a rimanere in servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere ulteriormente la salute.
La decurtazione retributiva de qua, non comportando aggravi particolari, è del tutto inidonea ad esercitare qualunque coazione al riguardo.
D’altro canto, a tutto voler concedere, questa Corte ha già riconosciuto che anche il diritto alla salute dev’essere contemperato con altre esigenze costituzionalmente tutelate (sentenze n. 212 del 1998 e n. 212 del 1983; ordinanza n. 140 del 1995). E nella specie viene, altresì, in rilievo, come si è visto, il buon andamento della pubblica amministrazione, che la norma censurata si propone a ragion veduta di perseguire disincentivando l’assenteismo”.
Conseguentemente, la norma conserva la sua efficacia e le decurtazioni in essa previste continueranno ad essere effettuate.
Assolutamente ingiustificate quindi le richieste da parte di alcuni lavoratori per la restituzione di quanto operato in passato.