La Cortedei conti del Piemonte ha ritenuto che le prestazioni lavorative svolte ai sensi dell’art. 1 comma 557 della finanziaria 2005, non rientrino tra i vincoli del lavoro flessibile dell’art. 9 comma 28 del dl n. 78/2010 (spesa 2009 meno 50%).
Ecco il testo della norma: “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.
Questo quanto indicato nella Deliberazione n. 200/2012:
“… risulta evidente l’estraneità all’ambito di previsione del summenzionato art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 … Quest’ultima norma, invero, come rilevato, mira a limitare il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a determinate forme flessibili di assunzione e, in particolare, al personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico. Diversamente, la fattispecie di cui al ridetto art. 1 comma 557 L. n. 311/2004 non comporta l’ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno. In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore di soggetti pubblici previsti in questa medesima norma”.
E pensare che sono le stesse motivazioni che mi fanno invece propendere per un’inclusione nel vincolo…
Infatti è noto che con il comma557 in esame:
– un dipendente è a tempo pieno presso un’amministrazione e presterà attività lavorativa (in deroga al principio di esclusività) in un altro ente oltre le 36 ore previste;
– quel dipendente di fatto svolge attività in più rispetto al suo solito e non si tratta di convenzione sulle 36 ore;
– il dipendente potrà svolgere al massimo ulteriori 12 ore settimanali;
– anche per questo motivo (maggiore spesa) si tratta di spese di personale a tutti gli effetti.
Le motivazioni della Corte “un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno” si sposano con una CONVENZIONE tra enti non certo con assunzioni comma 557 art. 1 L. 311/2004 in cui le ore di lavoro presso l’ente ricevente possono arrivare fino a 12 ore (oltre le 36).
Inserire le CONVENZIONI è aberrante mentre concordo con Publika che ci sta l’inserimento del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004.
PROPONGO “LO SCIOPERO DEI PARERI” alle diverse sezioni della Corte dei Conti forse è l’unico modo per rottamarle.
Ridateci i CORECOOOOO!!!!!!!!