Con la sentenza n. 139/2012 la Corte Costituzionale ritiene non fondate le questioni di legittimità costituzionale della maggior parte dei commi dell’art. 6 del Dl n. 78/2010. Nello specifico si tratta dei tagli agli amministratori, agli incarichi, alle missioni, alla formazione, alle sponsorizzaioni ecc. ecc.
Anche le Autonomie territoriali dovranno pertanto rispettare i limiti.
Norme impugnate: Art. 6, c. 2°, 3°, da 5° a 9°, 11°, 12°, 13°, 14°, 19° e 20°, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122.
Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica – Amministrazione pubblica – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Riduzione dei costi degli apparati amministrativi – Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, formazione e auto, divieti in materia di attività societaria – Definizione delle predette disposizioni, indirizzate alle Regioni e agli enti del Servizio sanitario regionale, quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica – Ritenuta applicazione delle predette disposizioni in via diretta, anziché come principi, agli enti locali e agli enti pubblici regionali – Lamentata introduzione di puntuali e dettagliate limitazioni a singole voci di spesa, vincolanti le Regioni, gli enti locali, gli enti regionali, le società pubbliche – Accantonamento, a decorrere dal 2011, di una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario, per essere successivamente destinata alle regioni medesime che abbiano attuato quanto stabilito dall’art. 3 del d.l. n. 2 del 2010, convertito con la legge n. 42 del 2010, e che aderiscano volontariamente alle riduzioni di spesa – Prevista attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni – Ritenuta natura sostanzialmente regolamentare dell’atto e previsione del parere in luogo dell’intesa – Esclusione che il personale dipendente contrattualizzato possa essere autorizzato ad usare il mezzo proprio per recarsi in missione, con conseguente divieto di corrispondere una qualche indennità chilometrica – Lamentato ostacolo allo svolgimento delle attività pubbliche – Divieto per Regioni, enti strumentali regionali ed enti locali, a decorrere dal 2011, di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009, con esclusione delle missioni espressamente indicate – Lamentata natura di dettaglio della norma, laddove lo Stato potrebbe dettare solo vincoli di carattere generale e complessivo – Divieto per il personale dipendente contrattualizzato di usare il proprio mezzo per recarsi in missione e conseguente divieto di corrispondere una qualche indennità chilometrica – Lamentata interferenza nelle scelte organizzative dell’amministrazione di ostacolo allo svolgimento delle attività pubbliche – Definizione delle predette quali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica – Lamentata imposizione di vincoli puntuali – Lamentata natura sostanzialmente regolamentare dell’atto e previsione del parere in luogo dell’intesa.
Dispositivo: non fondatezza – estinzione del processo
sentenza che merita lettura. Così in prima approssimazione mi pare che si possa dire che il motivo per cui i ricorsi regionali vengono respinti è che i tagli si applicano in modo non meccanico, ma possono essere modulati dalle regioni (e fin qui nulla di nuovo) purché si raggiungano gli obiettivi proposti, ma che ciò vale anche per gli enti locali (questa è una novità, almeno a livello interpretativo). Ciò porta la Corte a dire che non c’è lesione dell’autonomia organizzativa dei vari enti territoriali da parte del legislatore statale. Mi sembra una sentenza ispirata più da esigenze di finanza pubblica che dal rispetto delle automonie. In ogni caso, c’è da capire come (dopo 2 anni) i poveri enti locali possono applicare una normativa statale così puntuale come l’art. 6 DL 78, desumendone i principi, date le innumerevoli deliberazione delle sezioni della Corte dei Conti, che sul punto non lasciano alcun margine. Oppure, in alternativa, si devono attendere norme regionali di coordinamento e allora nel frattempo che si fa?