Ancora sulle convenzioni e art. 9 comma 28

Oltre alle Deliberazioni da me citate in un articolo apparso oggi su Il Sole 24 Ore, segnalo anche un’altra deliberazione della Corte dei conti Lazio nel frattempo intervenuta.

La Corte dei Conti, sezione Regionale Lazio, con la delibera numero 33/2012/TAR del 06/06/2012 su richiesta del comune di Bassano Romano si occupa di esclusioni previste dall’art. 9 , comma 28 D.L. 78/2010 in comuni soggetti al patto di stabilità.
Il caso riguarda la possibilità di utilizzo di un dipendente di altro comune tramite comando, part-time o convenzione ex art. 14 CCNL 2004.
Si chiede se detta spesa sia sottoposta al limite del 50% della spesa del 2009 per assunzioni flessibili di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 come integrato dall’art. 4, comma 102 L. 12/11/2011 numero 183.

Queste le conclusioni della Corte dei Conti:

“Ciò è consentito purché la mobilità avvenga tra enti locali ugualmente in regola con il rispetto del Patto di Stabilità Interno (ove tenuti in base alla dimensione demografica) e del pari rispettosi di tutti i vincoli normativi vigenti in materia di spese del personale (SS.RR. Del. n. 59/CONTR/2010).

Avuto riguardo alla specificità del quesito posto, a dette condizioni risulta possibile, in primo luogo, avvalersi del lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione ai sensi dell’art.14 del CCNL 2004, poiché tale istituto non è assimilabile alle “convenzioni” gestite in forma associata menzionate dall’art, 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, ma è finalizzato a tutelare un interesse dell’ente distaccante, che deve prestare il proprio consenso e resta titolare del rapporto lavorativo ed in genere dei correlati oneri, sulla falsariga del distacco previsto dall’art.30 del D. Lgs. 2003 n.276 (L. Biagi).”

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