Anche la Corte dei conti Marche affronta l’argomento delle cessazioni dell’anno precedente non utilizzate. Potete trovare qua il riassunto (https://www.gianlucabertagna.it/2012/06/19/le-cessazioni-degli-anni-precedenti/) e di seguito l’estratto della nuova deliberazione.
La Corte dei Conti, sezione Regionale Marche, con la delibera numero 29/2012/PAR del 14/06/2012 risponde al Comune di Macerata che con nota a firma del suo Sindaco ha formulato, ai sensi dell’art.7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in materia di personale e, segnatamente, in ordine alla alla corretta interpretazione del vincolo previsto dall’art. 76 comma 7 DL 112/2008 (c.d. turn-over). Richiamate, in particolare, la normativa vigente, le interpretazioni rese dalle diverse Sezioni regionali della Corte dei conti e le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, il Comune istante chiede di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla possibilità di riportare nell’esercizio finanziario 2012 le quote di turn over non utilizzate nel precedente esercizio 2011 svolgendo, peraltro, a sostegno della tesi favorevole circostanziate ed articolate argomentazioni.
Queste le conclusioni della Corte dei Conti:
“Venendo alla questione prospettata dal Comune di Macerata circa la possibilità per gli Enti di usufruire negli esercizi successivi delle quote di turn over non utilizzato nessun riferimento positivo è dato rinvenire. La stessa Sezione, invero, con la recente deliberazione n. 176/PAR/2012, pur mantenendo ferme le considerazioni svolte in precedenza, ha rilevato come “pur in assenza di una normativa o di prassi interpretativa ad hoc che attribuisca agli enti locali la facoltà di utilizzare i resti delle cessazioni degli anni pregressi si ritiene che i principi vigenti in materia non escludono tale possibilità”.
Il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per discostarsi da questo ulteriore orientamento che condivide e fa proprio.”
Quindi se “i principi vigenti in materia non escludono” la possibilità di avvalersi di quote di turn over non utilizzate, è possibile avvalersi anche della quota intera del 40% mai utilizzata. Ma ammesso questo, come la mettiamo con il limite del comma 557 finanziaria 2007?