Graduatoria e “progressione verticale”

Il Ministero dell’Interno conferma l’orientamento prevalente che le graduatorie per le ex progressioni verticali avevano una validità esclusivamente circoscritta alle procedure stesse.

Ovviamente, dopo la Riforma Brunetta, il contesto è totalmente cambiato.

Il Ministero dell’Interno, con parere del 1 giugno 2012, risponde ad una amministrazione su quanto in oggetto ed aderisce all’interpretazione ARAN secondo la quale non si applica alle procedure di selezione interna del personale la normativa che regola la validità delle graduatorie per concorsi pubblici. La graduatoria di selezione interna deve, pertanto, ritenersi riferita alla singola procedura e l’utilizzazione può avvenire solo per la copertura dei posti destinati alla progressione medesima, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale. Il Ministero evidenzia anche che la predetta graduatoria è stata formata secondo la precedente disciplina, attualmente non più applicabile in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 150/2009 e, conseguentemente – come sostenuto dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie (adunanza del 31.03.2010) – si deve ritenere abrogato per incompatibilità con il citato d.lgs. 150/2009, l’art. 91 del TUEL nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale interno.
Per la fattispecie prospettata, conclude ricordando che la possibilità di conferimento di mansioni superiori è regolata dall’art. 8 del CCNL del 14.9.2000 che lo consente nel caso di vacanza del posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12, a condizione che siano state avviate le procedure per la copertura della posizione dotazionale.
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