Fondo, trasferimento regionale e art. 9 comma 2bis

La Corte dei conti della Liguria affronta il caso di un trasferimento regionale da destinare ad un obiettivo specifico transitando per il fondo delle risorse decentrate.

Ci si chiede se comunque, tale somma erogata ai dipendenti coinvolti, sia nel tetto dell’anno 2010 e quindi sottoposto alle limitazioni dell’art. 9 comma 2bis del dl n. 78/2010.

I giudici liguri propendono per l’esclusione in quanto non si tratta di un incremento retributivo indiscriminato per tutti i dipendenti. Inoltre viene aggiunto che l‘esclusione del compenso spettante al personale interno dell’amministrazione incaricato del servizio di coordinamento pedagogico dall’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 deriva proprio dalla natura vincolata delle risorse regionali destinate alla remunerazione del coordinatore pedagogico, le cui funzioni, comunque necessarie nell’ambito della promozione delle politiche per i minori e per i giovani, trovando disciplina organica in specifica legge regionale (nella specie la legge n. 9 del 2006), rimandano a specifici provvedimenti regionali attuativi per la determinazione ed il riparto delle risorse allo scopo destinate …”.

Senza nulla togliere alla “bontà” dell’interpretazione, viene da chiedersi quanto lontani dalla norma siamo finiti. L’art. 9 comma 2bis “parla” infatti di trattamento accessorio senza prevedere alcuna eccezione.

Tra l’altro, anche le Regioni, sono assoggettate, in questo caso, ai medesimi limiti degli enti locali. Strano quindi che una somma destinata comunque a salario accessorio, sia totalmente esclusa dalla limitazione.

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Un pensiero su “Fondo, trasferimento regionale e art. 9 comma 2bis

  1. Benizio Giuseppe dice:

    Il Comune di francavilla Fontana ha ricevuto una tantum, dalla Regione Puglia, il seguente bonifico:
    Esercizio della potestà concessiva dei trattamenti di Invalidità Civile. Liquidazione e pagamento ai Comuni della Regione puglia dei trasferimenti dello stato relativi agli anni 2009 – 2010.
    Possono queste somme essere considerate non soggette al vincolo dell’art. 9 comma 2 bis ed essere liquidate in toto od in parte al personale di vari settori incaricato a questa nuova attività non ordinariamente resa dall’Amministrazione.(“Conto Terzi”.)
    Premesso che dall’istituzione del servizio a questi dipendentinon è stata riconosciuta alcuna somma ne quperchè , si era in attesa del trasferimento dei fondi.
    lo stesso discorso si può allargare ai fondi ex U.M.A ?
    Ti ringrazio, per l’attenzione che vorrai prestarci.

    Giuseppe Benizio

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