La Corte dei conti Sez. Autonomie si è espressa sull’art. 110 del D.lgs. 267/2000 e l’obbligo di riduzione del lavoro flessibile del 50% rispetto al 2009 (art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010).
Ecco le conclusioni e di seguito la delibera integrale:
- gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell’articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali;
- a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010;
- gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell’art.1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni (richiamati nella presente deliberazione), devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:
- rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti;
- riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità) o contenimento della stessa entro il valore di quella relativa all’anno 2008 (art. 1, comma 562, primo periodo, Legge 296/2006, per gli enti minori);
- contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50% articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008);
4. gli incarichi conferibili in applicazione della disposizione derogatoria di cui al terzo periodo del richiamato comma 6–quater relativa all’utilizzo dell’ulteriore percentuale (3%) prevista e quelli rinnovabili per una sola volta entro l’anno2012 in applicazione delle previsioni del quinto periodo del medesimo comma, non sono soggetti al vincolo finanziario di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 ma, restano comunque soggetti al vincolo assunzionale di cui all’articolo 76, comma 7, primo periodo, seconda parte, del d.l. 112/2008) (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell’anno precedente).
ALLEGATO: CORTE CONTI – SEZ. AUTONOMIE – DELIBERA N. 12/2012 – ART. 110
Ho letto la deliberazione della Corte e alla fine non ho capito se “..la norma assunzionale parzialmente derogatoria..” si applica solo alle funzioni dirigenziali o possiamo estenderla anche alle assunzioni ai sensi dell’art. 110 dei Responsabili di Servizio negli enti dove non c’è la Dirigenza. Che ne pensate?
La riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità) ma partendo da quale anno? 2006? Oppure nel caso di specie confrontandola con il 2011