I comuni che dal 2013 saranno soggetti a patto di stabilità, stanno facendo diverse valutazioni sulle possibilità di assunzione entro l’anno corrente.
Ad oggi, le regole vigenti per assunzioni e spese di personale sono contenute nel comma 562 della Legge finanziaria 2007 che prevede:
– tetto di spesa riferito all’anno 2008;
– assunzioni nel limite delle cessazioni intervenute nell’anno precedente (o dal 2006 non ancora sostituite).
Su quest’ultimo aspetto, riporto di seguito un estratto di un interessante parere della Corte dei conti della Sardegna.
Particolare attenzione anche alla questione “incremento di ore per un dipendente assunto a tempo parziale”.
Computo delle cessazioni ai fini delle facoltà assunzionali degli enti non soggetti al patto di stabilità interno
La Cortedei Conti, sezione regionale Sardegna, con la deliberazione n. 67/2012/PAR del 23 luglio 2012, risponde ai quesiti del Comune di Giave incentrati sulla interpretazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 in merito al turn-over; in particolare, se esso debba essere inteso (e consentito) in senso numerico o in termini di equivalenza della spesa.
Questo, sinteticamente, l’avviso della Sezione:
“Il citato art. 1, comma 562, nel vincolare le nuove assunzioni alle cessazioni complessivamente intervenute nel precedente anno sembrerebbe riferirsi ad un limite numerico ovvero ad un rapporto di equivalenza tra numero di cessazioni e numero di nuove assunzioni. … Non sfugge poi alla Sezione che utilizzare il criterio dell’equivalenza della spesa (risparmio di spesa derivante dalle cessazioni=spesa nuove assunzioni) per gli Enti non soggetti al patto di stabilità, potrebbe portare al paradosso che a fronte di un’unica cessazione l’Ente si troverebbe nelle condizioni di potere procedere a più assunzioni fino al totale utilizzo del risparmio di spesa ottenuto a fronte dell’unica cessazione intervenuta. E ciò in controtendenza rispetto all’esigenza di contenimento del numero dei dipendenti pubblici. Mentre, il rischio che a fronte di un’unica cessazione l’Ente proceda ad un’unica assunzione che comporti maggiori oneri (ipotesi che potrebbe ricorrere nei casi in cui a fronte della cessazione di un rapporto a tempo parziale l’Ente intenda costituire un nuovo rapporto a tempo pieno, o procedere all’assunzione di un dipendente di livello superiore a quello cessato) sarebbe scongiurato dall’obbligo in capo all’Ente di rispettare gli ulteriori limiti di spesa (rapporto tra la spesa per il personale e la spesa corrente, insuperabilità della spesa sostenuta nel 2008). La Sezione ritiene, pertanto, aderente al dettato normativo di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006, che mira a contenere il numero dei dipendenti e a ridurre la spesa per il personale, la soluzione che limita il turn over al numero delle cessazioni intervenute. … Ne consegue, pertanto, che a fronte di un’unica cessazione, e sempre nel rispetto degli ulteriori limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, l’Ente potrà procedere ad una sola nuova assunzione valutando, nell’ambito della propria autonomia gestionale, se assumere alternativamente o un lavoratore a tempo pieno o un lavoratore a tempo parziale o trasformare a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente inizialmente assunto a tempo parziale (in quanto equivalente, … , ad una nuova assunzione). La Sezione deve ricordare che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale“.