La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 414/2012/PAR del 26 settembre 2012 risponde ad un ente che chiede se sia possibile destinare le risorse accantonate per progressioni orizzontali riconosciute solo a fini giuridici e non economici (stante il divieto normativo vigente per il triennio 2011-2013: art. 9, comma 21, d.l. 78/2010) per realizzare specifici obiettivi di interesse dell’amministrazione, stante che trattasi di risorse che afferiscono ad esercizi finanziari ben definiti e che sono potenzialmente destinate ai dipendenti in servizio in quegli anni.
La sezione, formula in proposito il seguente avviso:
“… non è possibile utlizzare, per gli istituti finanziabili con la parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata, la componente delle risorse stabili del fondo già accantonate nel triennio per progressioni c.d. orizzontali (e non utilizzate). Nello stesso senso si era orientata, in precedenza, la Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12 del 15.04.2011, richiamata dalla medesima Amministrazione istante. Orbene, pur in mancanza di preclusioni di dettaglio di fonte legale, la Sezione ritiene condivisibile siffatta conclusione, alla luce delle ragioni di sana e prudente gestione finanziaria, nonchè di corretta programmazione degli equilibri di bilancio, sottese a tali approdi ermeneutici, valorizzando – altresì – un’interpretazione sistematica e teleologica del dato legale di contenimento della spesa di personale. Ne deriva che l’utilizzo delle risorse stabili del fondo già accantonate per le progressioni c.d. orizzontali (e non utilizzate) trova un limite, oltre che nel blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, disposto dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, soprattutto nella ratio generale che accompagna l’intervento normativo nel suo insieme (cfr. … Corte dei Conti. Sez. Liguria n. 89/2012)”.