Fine servizio – Sentenza 223/2012 – Decreto legge

 

 

Ritorno al trattamento di fine servizio

di Andrea Bonato e Cristina Bortoletto

 

A seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012[1], nella seduta del 26 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, poi pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2012[2] ed in vigore dal 31 ottobre.

Tale decreto opera relativamente ad una sola delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, mentre per le altre norme dichiarate illegittime il comunicato stampa del Governo informava che: “si procederà in via amministrativa attraverso un DPCM ai sensi della legislazione vigente[3].

Nei pochi giorni intercorsi tra l’annuncio sul sito del Governo e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale si sono rincorse sulla stampa e sul web le interpretazioni più disparate. Probabilmente a causa della scarsa conoscenza delle norme specifiche, qualche commentatore aveva frainteso gli effetti del decreto e, anche sulla stampa specializzata, c’è stato chi ha scritto di una restituzione delle somme trattenute ai dipendenti.

Vediamo cosa dice in effettila norma. L’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185 dispone:

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2013, a 13 milioni per l’anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l’anno 2013 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti”.

Come si vede il decreto ha abrogato, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2011, l’articolo 12, comma 10, del d.l. 78/2010[4]. La norma fissava, per i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine servizio[5] (TFS), il passaggio al regime di trattamento di fine rapporto (TFR), pro-quota dal 1° gennaio 2011.

Per effetto dell’intervento del Governo rivive la normativa precedente e automaticamente la trattenuta mensile del 2,5% sull’80% della retribuzione utile (2% sul totale della retribuzione utile) riacquista la conformità alla Costituzione, che la sentenza della Corte costituzionale aveva ritenuto mancasse nel regime recato dal d.l. 78/2010.

Tale norma blocca, di fatto, la restituzione ai dipendenti delle somme trattenute in forza di legge, dal 1° gennaio 2011 e fino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012. Del resto, come avevano prospettato alcuni commentatori, tale restituzione e i futuri mancati introiti (alcuni miliardi di euro) avrebbero pesato troppo sulle casse dell’ente previdenziale e delle amministrazioni interessate, mentre l’esborso previsto dal decreto si limita a qualche decina di milioni di euro.

Entro un anno dall’entrata in vigore del decreto-legge i trattamenti di fine servizio liquidati secondo la normativa previgente saranno riliquidati d’ufficio secondo le regole operanti prima della riforma introdotta dal d.l. 78/2010. In nessun caso, comunque, verrà richiesto il recupero di eventuali maggiori somme già erogate ai dipendenti, nel caso in cui il TFR sia stato più favorevole rispetto al trattamento di fine servizio.

Il comma 3, infine, dispone in merito ai “processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento” dichiarandoli estinti di diritto e pertanto le “sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti”.



[1] Si veda: Ferrari Mario, “La sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 ottobre2012”, Personale News, n. 20/2012, pp. 4-7.

[2] Decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185 recante “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”.

[3] Si veda il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 del 26 ottobre 2012 al link: http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=69589

[4]La norma disponeva: “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”.

[5] “Indennità di buonuscita” per i dipendenti statali e “Indennità premio di servizio” per i dipendenti degli enti locali.

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Un pensiero su “Fine servizio – Sentenza 223/2012 – Decreto legge

  1. carmine lettieri dice:

    al termine di questa analisi emerge chiaramente l’inaccettabile disparità di trattamento per i lavoratori assunti dal 01/01/2001, obbligatoriamente in regime di TFR, per i quali continua ad applicarsi la decurtazione stipendiale, così come voluta dal dpcm del 1999, al fine di evitare disparità di trattamento con i dipendenti in regime di Tfs-Lps”.

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