Retribuzione di posizione finanziata da bilancio e art. 9 comma 2bis

Non è stata risolta in via definitiva la questione se nel tetto del salario accessorio rispetto al 2010 sia da ricomprendere anche la retribuzione di posizione (e di risultato) finanziata con risorse proprio di bilancio. Come sappiamo questo accade negli enti in cui non vi è la dirigenza.

Per ripercorrere le due posizioni mi avvalgo di altrettante due deliberazioni di Sezioni regionali della Corte dei conti.

Afferma la Corte dei conti della Lombardia nella Delibera n. 59/2012: “si deve ritenere che nel calcolo dell’ammontare complessivo delle risorse previste per il trattamento accessorio, tanto per la definizione del limite (totale del 2010) tanto per il computo del monte dell’anno di rifermento, si deve tenere conto solo delle somme rivenienti dal fondo per la contrattazione decentrata e non di quelle attinte direttamente dal bilancio”.

Ribatte la Corte dei conti del Veneto con la Delibera n. 717/2012 appena diffusa: “La Sezione ricorda inoltre che, al fine del rispetto del vincolo di cui all’art. 9, comma 2 bis, vanno considerate trattamento accessorio sia la retribuzione di posizione, sia quella di risultato (art. 10 del CCLN del 31 marzo 1999), indipendentemente dalla fonte del finanziamento (fondo o bilancio dell’ente)”.

Praticamente sono passati due anni (l’art. 9 comma 2bis ha efficacia dal 1 gennaio 2011) e ancora non sappiamo come fare queste verifiche. Qualcosa non torna. Eppure la norma è ancora una volta molto chiara: il blocco si riferisce al trattamentto accessorio complessivo, mi pare senza eccezione alcuna.

Riporto di seguito un mio commento sulla questione apparso sul numero 7/2012 di Personale News.

ALLEGATO: COMMENTO A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FINANZIATA DA BILANCIO – PERSONALE NEWS N. 7/2012

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