L’art. 15 comma 2 del C.c.n.l. 1/4/1999

L’Aran ha recentemente pubblicato un orientamento applicativo sull’incremento del Fondo ai sensi dell’art. 15 comma 2 del Ccnl 1.4.1999. Lo riporto di seguito, in quanto rappresenta un ottimo riassunto.

Quali sono le corrette modalità applicative dell’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, concernenti la possibilità di incrementare le risorse decentrate variabili sino ad un massimo dell’1,2% del monte salari del 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, sussistendo nel bilancio dell’Ente la relativa capacità di spesa?

Relativamente alle modalità applicative delle previsioni dell’art. 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, si reputa opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’incremento delle risorse decentrate variabili ivi previsto, nella misura massima dell’1,2% del monte salari relativo al 1997, non ha carattere obbligatorio ma èrimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, le proprie condizioni di bilancio e la propria capacità di spesa.

Le finalitàed i presupposti applicativi, che rappresentano il fondamento giustificativo di tale disciplina, sono specifici e diversi rispetto a quelli stabiliti per l’attuazione delle previsioni dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999.

In base alla disciplina contrattuale, la condizione per l’applicazione dell’incremento di cui si tratta è rappresentata dall’accertamento preventivo da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia dalla espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità ovviamente individuati e definiti in via preventiva (sotto tale ultimo aspetto la disciplina èsimile a quella del successivo art.15, comma 5, del medesimo CCNL dell’1.4.1999).

Si tratta di aspetti rimessi integralmente alle autonome valutazioni e decisioni degli enti.

Quello che rileva è che:

a) lo stanziamento, nel limite massimo dell’1,2% del monte salari del 1997, avvenga sempre in via preventiva rispetto all’anno di riferimento della contrattazione integrativa; pertanto, si esclude ogni possibilitàdi applicazione retroattivo di tale previsione;

b) siano certificati, con precisa assunzione di responsabilità dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione la sussistenza ed il rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di produttivitàe di qualitàche hanno rappresentato il fondamento giustificativo dello stanziamento.

Si deve ricordare anche che:

a) tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri (obbligatori e facoltativi) dei contratti collettivi, devono essere sempre autorizzate con le stesse forme previste per la approvazione dei bilanci e con distinta indicazione dei mezzi di copertura (art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001);

b) le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, non possono comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale. Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999) non autorizzano in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale. Tale posizione interpretativa trova riscontro nei pareri e nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei conti;

c) deve comunque essere rispettato anche il generale vincolo in materia di risorse decentrate stabilito dall’art.9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010.

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Un pensiero su “L’art. 15 comma 2 del C.c.n.l. 1/4/1999

  1. tommaso gioieni dice:

    mi pare di capire che le somme per tale incremento variabile sul fondo di un determinato anno potranno derivare 1)da programmi di razionalizzazione che comportino una minore spesa (sempre nello stesso anno) 2) in alternativa al punto 1) da specifici stanziamenti nel limite del 1,2% per obiettivi di produttività.
    Ma nel primo caso il risparmio effettivo deve essere certificato dai revisori a fine anno quindi fino a tale momento non potrò renderlo disponibile nel fondo. in tal caso come coniugo tale situazione con il divieto di applicazione retroattiva?

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