Le convenzioni e la riduzione del 50% rispetto al 2009

Io condivido al 100% le conclusioni della Corte dei conti Puglia evidenziate nella Deliberazione n. 99/2012 per la parte relativa all’assoggettamento o meno delle convenzioni sotto elencate tra i vincoli dell’art. 9 comma 28 del dl n. 78/2010.

Le considerazioni sono chiare e inequivocabili. Ecco di seguito la sintesi, che non fa una piega:

Personale in convenzione e art. 9, comma 28, d.l. 78/2010
La Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, con la deliberazione n. 99/PAR/2012 del 19 ottobre 2012, conclusivamente, esprime i seguenti avvisi:
“… le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004 vanno escluse dai limiti imposti dall’art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010. Parimenti non sono soggette ai limiti della citata disposizione normativa le spese per il personale impiegato negli uffici comuni costituiti mediante convenzione per l’esercizio associato di funzioni e/o servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000. Al contrario, rimangono soggette alle limitazioni del D.L. 78/2010 le spese per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 1, co. 557 della Legge 311/2004. Nessun dubbio, invece, in ordine alla necessità di ricomprendere tutte le spese di personale sopra considerate nel calcolo del limite di cui all’art. 1. co. 562 (o 557) della Legge 296/06″.
Sinteticamente, le motivazioni sono queste:
– l’utilizzazione parziale di personale di altre amministrazioni ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato (con l’ente utilizzatore) poichè la titolarità del rapporto rimane esclusivamente all’ente di provenienza che continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali; l’istituto consente ai due enti di impiegare congiuntamente il medesimo lavoratore ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in funzione degli obiettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate;
– nell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 la situazione è totalmente diversa in quanto la stipula della convenzione determina l’instaurazione di un nuovo rapporto negoziale tra lavoratore e amministrazione utilizzatrice, mentre quella di provenienza deve limitarsi esclusivamente a fornire il proprio nulla-osta;
– le convenzione ex art. 30 TUEL non sono in alcun modo equiparabili alle precedenti perchè non interessano direttamente il personale dipendente ma costituiscono lo strumento per organizzare l’esercizio delle funzioni associate attraverso la costituzione di uffici comuni all’interno dei quali possono essere utilizzate anche unità di personale in convenzione ai sensi del precitato art. 14 CCNL.
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