Le economie dei Piani di razionalizzazione

Nelle scorse settimane, durante i corsi di formazione organizzati da Publika, abbiamo incontrato tanti colleghi alle prese con l’adozione dei Piani di razionalizzazione previsti dall’art. 16 del d.l. n. 98/2011.

Come noto le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, …, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La domanda è: ma queste economie sono al lordo o al netto degli oneri riflessi e irap?

Facciamo un esempio: si realizza un risparmio di 180.000 Euro. Ipotizziamo che il 50% finisca nel fondo delle risorse decentrate e quindi per Euro 90.000. In questa somma ci sono già compresi gli oneri previdenziali e l’irap? Quindi l’ente deve procedere allo scorporo prima dell’erogazione?

Secondo me le risposte non possono che essere SI.

Infatti, opera senza dubbio, l’articolo 1 comma 192 della Legge finanziaria 2006:  a decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

Non è necessario che ci siano sempre scritte le cose: a volte sono già presenti nel nostro ordinamento.

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