Nonostante la chiarezza letterale della disposizione, in questi anni diverse (troppe?) interpretazioni hanno sostenuto la possibilità di escludere dall’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, alcune specifiche voci retributive (o di incremento del fondo di parte variabile).
I principali documenti a cui fare riferimento per la scelta sono:
– Deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;
– Circolare n. 16/2012 della Ragioneria Generale dello Stato.
Con la prima sono stati esaminati i compensi correlati a: progettazioni interne e avvocatura (esclusi) e sponsorizzazioni, incentivi Ici (inclusi).
Con la seconda circolare, la Ragioneria Generale dello Stato ha affermato, con riferimento agli istituti esclusi dall’art. 9, comma 2-bis: Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall’esterno dell’Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall’ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell’Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale) nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997. Non rilevano infine, ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all’anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo, ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate.
Su alcune voci sono, altresì, intervenute le Sezioni regionali della Corte dei conti. Nello schema seguente proviamo a riassumere la situazione, in modo non esaustivo, ma che tiene conto, comunque, dei principali orientamenti.
OGGETTO INCREMENTO |
RIENTRA NEL BLOCCO? |
|
SI |
NO |
|
Retribuzione individuale di anzianità | RGS – circolare 40/2010 | ANCI
Conferenza Regioni e Province Autonome |
Compensi Istat | Toscana – deliberazione 291/2011 | Lombardia – deliberazioni 550-606-607/2011; Liguria – deliberazione 85/2011
RGS – circolare n. 16/2012 |
Art. 15, commi 2 e 5, CCNL 01.04.1999 | Piemonte – deliberazioni 57 e 127/2011 | |
Economie anno precedente | Veneto – deliberazione 285/2011; Lombardia – deliberazioni 609-635/2011 | Puglia – deliberazione 58/2011; Toscana – deliberazione 519/2011
RGS – circolare n. 16/2012 |
Economie fondo straordinari | Veneto – deliberazione 285/2011; Toscana – deliberazione 519/2011 | RGS – circolare n. 25/2012[1] |
Utilizzo 208 CdS | Veneto, Piemonte, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Liguria | |
Ici | Sezioni Riunite –
deliberazione 51/2011 |
|
Sponsorizzazioni | Sezioni Riunite –
deliberazione 51/2011 |
Per convenzioni “nuove” RGS – circolare n. 16/2012 |
Progettazioni interne | Sezioni Riunite – deliberazione 51/2011 | |
Avvocatura | Sezioni Riunite – deliberazione 51/2011 |
La Sezione Autonomie della Corte dei conti ha invece messo la parola “fine” sulla questione delle economie derivanti da Piani di razionalizzazione, ex art. 16, commi 4 e 5, d.l. 98/2011. Secondo i giudici contabili, tali somme, sono escluse dal tetto rispetto all’anno 2010. Ecco la sintesi della deliberazione n. 2/2013: “In coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.
[1] Così sembra vedendo i modelli della relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria predisposti dalla Rgs. In particolare, le economie del fondo dello straordinario risultano escluse nello schema scaricabile a questo link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/SchemiRTFmoduloIII.html