Ancora su Irap e progettazioni interne

Ecco la sintesi della Corte dei conti Toscana.
A me sembra chiarissima.
 
La Corte di Conti, sezione regionale Toscana, con la deliberazione n. 146/2013/PAR del 30 maggio 2013, non condivide – sul tema in oggetto – la prospettazione della Provincia di Grosseto che ravvisa un contrasto tra gli orientamenti espressi dalla stessa sezione Toscana (deliberazione n. 24/2011) rispetto alla recente giurisprudenza (Corte d’Appello Palermo, sentenza n. 879/2012).
La sezione, in primo luogo, richiamata il disposto dell’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che recita:
“Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”.
Successivamente si rifà al parere delle Sezioni Riunite (deliberazione n. 33 del 30 maggio 2010), analoghi di diverse sezioni regionali di  controllo, in linea con le interpretazioni date dall’Agenzia delle Entrate e dalla Ragioneria generale dello Stato, per concludere che ritiene di non discostarsi dal desumibile orientamento, del seguente tenore:
“Può concludersi nel senso che, mentre sul piano dell’obbligazione giuridica, rimane chiarito che l’Irap grava sull’amministrazione … su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di ‘tutti gli oneri’, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico … Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione”.
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