L’art. 33 del d.lgs. 165/2001 prevede che “le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria…” ecc. ecc.
La disposizione nulla aggiunge su come meglio definire queste esigenze funzionali e finanziarie.
In un articolo di Maria Barilà (Dirigente della Funzione Pubblica) apparso su Il Sole 24 Ore del 09.09.2013 è stata data questa definizione inerenti le “ragioni funzionali o finanziarie” richieste dalla normativa ai fini della dichiarazione di esubero e/o soprannumero.
Le ragioni funzionali possono derivare da un’esigenza di riduzione di organico per profili professionali specifici di un’area o categoria a causa, ad esempio, di riorganizazzione, semplificazione, razionalizzazione o informatizzazione dei processi.
Le ragioni finanziarie, oggettivamente rilevabili, derivano dalla necessità di ridurre la spesa di personale per enti in cui le criticità di bilancio possono degenerare in dissesto finanziario.
Le ragioni finanziarie, oggettivamente rilevabili, derivano dalla necessità di ridurre la spesa di personale per enti in cui le criticità di bilancio possono degenerare in dissesto finanziario.
Tale analisi, identifica, secondo me correttamente, il contesto nel quale operare.