Mi stavo chiedendo se quanto dice la Corte Costituzionale viene ancora tenuto in considerazione. Lo faccio senza polemiche, ma leggendo gli ultimi interventi interpretativi mi chiedo che fine abbia fatto il Giudice delle Leggi.
Un caso su tutti: l’art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 che prevede, in sintesi, il divieto di superare il 50% di quanto speso nell’anno 2009 per le forme di lavoro flessibile (tempo determinato, cfl, somministrazione, rapporti formativi, lavoro accessorio) e co.co.co.
Ancora in questi giorni, i dubbi non sembrano placati. Si sono poste diverse questioni alle Sezioni regionali della Corte dei conti, le quali, hanno fornito la loro interpretazione. Soprattutto, le domande convergono su quali tipologie di prestazioni lavorative rientrano nel limite sopra riportato.
A me, sembra che la Corte Costituzionale abbia già risposto. Eppure non c’è traccia, nelle deliberazioni, di quanto affermato dalla Consulta. Tra l’altro, la Sentenza n. 173/2012 della Corte Costituzionale è di una chiarezza unica. C’è scritto che la norma (art. 9 comma 28) pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato.
Nonostante ciò, si continuano a fare eccezioni, deroghe, possibilità di discipline autonome, variazioni, integrazioni, ecc. ecc. Boh. Mi sembra tutto strano.