Ancora sull’illegittimità di incarichi esterni

Riporto dalle News quotidiane di Publika.

Danno erariale per conferimento incarico esterno in assenza dei presupposti legittimanti
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Veneto, con la sentenza 26 depositata in data 21 gennaio 2014, condanna il Direttore generale, il dirigente dell’area amministrativa e quello della struttura competente per aver affidato un incarico a soggetto esterno (art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001) in violazione dei noti presupposti legittimanti prescritti, prima, dalla normativa e, poi, dettagliati dalla giurisprudenza contabile.
In particolare sono stati violati i seguenti principi base:
– preventiva verifica dell’effettiva assenza all’interno dell’ente delle professionalità adeguate ed in grado di far fronte alle esigenze, mediante una reale ricognizione; a tal fine è del tutto insufficiente una generica affermazione di insufficienza dell’organico; al riguardo la Corte precisa che l’atto di affidamento “avrebbe dovuto precisare le effettive motivazioni del ricorso a risorse esterne, indicare l’alta ed eccezionale professionalità richiesta nel caso di specie, evidenziare i reali carichi di lavoro del personale interno con professionalità analoghe a quelle richieste e dare contezza della effettuata completa ricognizione delle professionalità esistenti all’interno dell’amministrazione e dei percorsi di formazione e riqualificazione sviluppati, verificando la possibilità o la convenienza di aggiornare il personale non utilizzato (cfr. in termini: Delib. Sez. Contr. Toscana cit.)”;
– necessità di una procedura pubblica comparativa (il conferimento era stato operato in maniera diretta);
– soggetto incaricato privo del diploma di laurea;
– erogazione dell’intero importo del compenso nonostante le prestazioni rese fossero state quantitativamente e qualitativamente insufficiente.
Riguardo all’elemento soggettivo (colpa grave), si conferma che i comportamenti adottati costituiscono palesi violazioni dei doveri di servizio, in relazione a principi e norme dell’agire amministrativo chiari ed inequivocabili, che non è possibile ignorare.

Il pregiudizio economico per l’ente è, nella fattispecie, pari all’intero ammontare del compenso pagato all’incaricato.

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