In un recente parere della Corte dei conti della Campania (deliberazione n. 11/2014/PAR del 13 febbraio 2014), in merito alle procedure di mobilità, ad un certo punto c’è scritto:
In primo luogo, il comune dovrà valutare se l’ente di destinazione della mobilità, nel prospettato trasferimento, sia soggetto o meno a vincoli assunzionali. Se soggetto a vincoli assunzionali, il trasferimento potrà non essere considerato ‘cessazione’, pertanto il comune non potrà fare affidamento su questa minore spesa a titolo di “cessazione” nell’anno successivo ai fini del turn-over. Nel caso in cui, invece, così non sia, il trasferimento potrà essere considerato ‘cessazione’ rilevante per il turn-over, sempre nell’anno successivo.
Io avevo capito che dopo il d.l. n. 95/2012 (spending review) le cose non fossero così ovvero che mentre la mobilità in entrata si può considerare neutra solo se proveniente da un ente sottoposto al limitazioni assunzionali, in uscita non fosse mai possibile calcolarla come cessazione ai fini del turn-over.
Queste mie conclusioni nascevano dalla lettura dell’art. 14 comma 7 del d.l. n. 95/2012 (poi modificato peraltro), che così prevede:
Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita’ … (omissis)… , non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilita’ finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita’ sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
Sto sbagliando qualcosa?
Anch’io
quando ho letto ” processi ” di mobilità pensavo che il legislatore volesse riferirsi non tanto alle singole mobilità quanto ai processi relativi alle riduzioni di organico per vari motivi effettuate, con l’esame congiunto ecc ecc , quindi riguardanti “blocchi” di personale, in sostanza quando ci sono trasferimenti di attività o eccedenze (art. 33 d.lgs. 165) o processi di mobilità per lo stesso art. 2 co.11 lett. d). Ora non ne sono più sicuro.
Non sarebbe stato più semplice scrivere ” cessazioni per mobilità verso altre p.a.”? che ci azzecca il “processo”?
Ma ovviamente tutto questo non è, quindi attendiamo le solite Toscana Lombardia Veneto Piemonte Puglia …
anche io ho inteso che la mobiltà in uscita non costitisce mai cessazione….