Art. 15 comma 2 – Altro parere dell’Aran

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Quali sono gli spazi ed i tempi di intervento del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno nell’ambito della procedura per il possibile incremento delle risorse decentrate variabili, ai sensi dell’art.15, commi 2 e 4, del CCNL dell’1.4.1999?

Relativamente alle modalità applicative delle previsioni dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, si reputa opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’incremento delle risorse decentrate variabili ivi previsto, nella misura massima dell’1,2% del monte salari relativo al 1997, non ha carattere obbligatorio ma è rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, gli effettivi equilibri di bilancio.

La disciplina contrattuale in proposito richiede una serie di precisi adempimenti.

In base a tale regolamentazione, infatti, la condizione assolutamente necessaria per l’applicazione dell’incremento di cui si tratta è rappresentata dall’accertamento preventivo da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia perché espressamente previste in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Si tratta di aspetti sui quali, la scrivente Agenzia non ha mai fornito indicazioni in ordine ad eventuali criteri da seguire, essendo rimessi integralmente alle autonome valutazioni e decisioni degli enti.

Per completezza informativa, in proposito si ricorda anche che:

a)        comunque, che tutte le risorse destinate a sostenere gli oneri (obbligatori e facoltativi) dei contratti collettivi, devono essere sempre autorizzate con le stesse forme previste per la approvazione dei bilanci e con distinta indicazione dei mezzi di copertura (art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001);

b)     le possibilità di incremento delle risorse decentrate, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, non possono comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale. Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999) non autorizzano in alcun modo (né del resto potrebbero autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale. Tale posizione interpretativa trova riscontro nei pareri e nelle decisioni giurisdizionali della Corte dei Conti.

 

Poiché la decisione dell’Ente di avvalersi della disciplina dell’art.15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999, deve fondarsi sulla necessaria e preventiva valutazione da parte dell’ente in ordine alla propria situazione economico – finanziaria ed alla propria capacità di bilancio (anche alla luce dei vincoli previsti dalle leggi finanziarie in materia di patto di stabilità interno e di obblighi di contenimento della spesa), quali risultano  nel momento in cui interviene la decisione stessa, non si ritiene possibile che tutti gli adempimenti sopra descritti possano intervenire anche in un momento successivo, ora per allora, per giustificare la decisione già assunta.

Giova comunque evidenziare che non rientra in tale casistica della diversa situazione dell’ente che, a suo tempo abbia disposto l’incremento dell’1,2% delle risorse decentrate variabili relative ad un determinato anno, nel rispetto dei requisiti contrattuali e dei vincoli legislativi all’epoca vigenti (patto  di stabilità, obbligo di contenimento delle spese), ma abbia omesso semplicemente di formalizzare in una specifica documentazione l’effettivo intervento di tutti gli adempimenti a tal fine richiesti.

In relazione a tale fattispecie, trattandosi di un profilo meramente formale, che non incide in alcun modo sui requisiti sostanziali che dovevano sussistere ed essere verificati al momento in cui è stato disposto l’incremento, si ritiene possibile che il nucleo di valutazione possa anche successivamente, ora per allora, controllare e certificare la effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti la possibilità di incremento delle risorse decentrate (effettive maggiori disponibilità di bilancio determinatesi all’epoca in esito a processi di riorganizzazione posti in essere in quell’anno; raggiungimento effettivo degli obiettivi di produttività e di qualità preventivamente stabiliti ed in relazione ai quali era stabilito l’incremento), con piena e completa assunzione di ogni responsabilità in proposito.

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Un pensiero su “Art. 15 comma 2 – Altro parere dell’Aran

  1. Franca puglisi dice:

    Salve, volevo sapere se L applicazione dell art. 15 comma 2 del ccnl 1999 trova difficoltà di applicazione in un comune che sta adottando un piano di riequilibrio pluriennale. Praticamente, fino all anno scorso L incremento dell1, 2% e’ stato sempre scritto in seno alla costituzione del fondo delle risorse decentrate.snche in presenza di piano di riequilibrio . Si chiede Se e’ posdibike continuare ad incrementare il fondo di questa ulteriore somma dal momento che L amministrazione da continuamente specifiche responsabilità anche al personale part time.

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