Calcoli riduzione art. 9 comma 2bis

Sto predisponendo un commento sul nuovo kit di calcolo della riduzione del fondo ai sensi dell’art. 9 comma 2bis del dl 78/2010 predisposto dall’Aran.

Cercherò anche di confrontarlo con quanto proposto dalla Ragioneria dello Stato. Come ho già avuto modo di precisare, non sarebbe male avere “istruzioni” più decise con la Circolare sul Conto annuale. Speriamo.

Nell’attesa, visto le tante mail di chiarimenti che mi arrivano sulla questione, vorrei precisare una cosa.

La disposizione legislativa non afferma in nessun luogo (e neppure è possibile pensarlo con ragionamenti o parallelismi razionali) che la riduzione del salario accessorio debba avvenire sia sulle risorse stabili che sulle risorse variabili. O meglio ancora: che le risorse stabili siano da confrontare con le risorse stabili e quelle variabili con quelle variabili.

Ma allora, perchè nella tabella 15 del Conto annuale predisposta dalla RGS, c’è la riga per la riduzione sia in stabile che in variabile?

Il Conto annuale è, appunto, una rendicontazione e come tale deve essere in grado di contemplare il maggior numero di casistiche che si possono verificare. Non possiamo pensare che da una tabella del Conto annuale derivi una regola di applicazione di una norma.

Quelle righe, come tutte quelle delle tabelle precedenti, servono appunto ad accogliere dati, ma non a costringergi ad operare in un certo modo. D’altronde (a meno che non mi sbagli ed eventualmente vi chiedo di farmelo notare) anche nelle istruzioni non si è mai fatto riferimento “all’obbligo” di conteggiare stabili su stabili e variabili su variabili.

La riga c’è, perchè, ovviamente, riferendosi il conto annuale a tutte le amministrazioni pubbliche e a tutte le casistiche possibili, è giusto dar spazio ad ogni ipotesi (se ad esempio un ente avesso solo un fondo di parte stabile, è inevitabile che la decurtazione per incrementi di parte stabile dovuti a ria dei cessati, dovrebbe andare in quella casella).

Ecco. Poi, a quattro anni dall’entrata in vigore della norma, tutto ancora può succedere. 🙂

 

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4 pensieri su “Calcoli riduzione art. 9 comma 2bis

  1. Massimo Rugolotto dice:

    Ho utilizzato il kitAran e secondo “lui” io mi troverei nella segunete situazione:
    1) fondo 2010 risorse stabili 71000 +variabili 17.000, euro 88.000;
    2) fondo 2013 risorse stabili 71000 +variabili 1000, euro 72.000;
    3) riduzione personale anno 2013 pari al 10%;
    4) RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 2-BIS DEL DL N. 78/2010 = a zero

    a me sta molto bene, ma mi sa che qualcosa non torna.

  2. Massimo Rugolotto dice:

    Deliberazione n. 17 /2014 CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

    In relazione al limite a cui fare riferimento per l’applicazione del comma 2 bis dell’art. 9 del d.l. n.78/2010

    “….Pertanto sono fuori dall’ambito applicativo della norma in esame le risorse destinate al trattamento accessorio del personale finanziate con fondi di bilancio. Conseguentemente la retribuzione di posizione e risultato di cui all’art. 11 del CCNL 1999 – Comparto Regioni ed autonomie locali ….. non soggiace ai limiti di spesa del comma 2 bis in esame.”

    Si arriva quindi al paradosso che devo decurtare le risorse che finanziano istituti contrattuali fissi e continuativi (prog. oriz) ma posso aumentare le indennita’ delle PO che sono per definizione contrattuale, retribuzione di carattere accessorio
    Non ci capisco piu’ niente.

  3. caterina dice:

    Io ho il caso simile al tuo e avevo fatto così:

    riduzione 10% su fondo 2010 = 88.000/100*10= 8.800
    fondo 2013 = 72.000 – 8.800 = 63.200

    con il kitaran viene fuori riduzione zero, quindi il fondo resta 72.000
    io non capisco più niente!!!!!!!!!!!
    Io avrò pure sbagliato, ma nessuno dei commenti che avevo letto proponeva un calcolo come quello del kitAran soprattutto nel caso che il fondo 2013 sia più basso del 2010.

    Qualcuno ha capito qualcosa di più????

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