Lo straordinario elettorale…

… poi giuro che, dopo Pasqua, divento buono.

Sulla questione, sono stato più e più volte coinvolto e così tutti i colleghi della Redazione di PN.

 

Allora, la situazione è questa.

1. C’è un obbligo di legge di garantire il corretto funzionamento delle elezioni amministrative.

2. C’è un norma contrattuale (Art. 39 comma 1 del CCNL 14.09.2000) che dice:

Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.

3. C’è qualcuno che chiede un parere all’Aran

4. C’è un parere dell’Aran che così risponde:

RAL_1559: tutti gli oneri per lavoro straordinario trovano copertura nell’apposito fondo di cui all’art. 14 del CCNL 1° aprile 1999 e solo in particolari casi (consultazioni elettorali nazionali o emergenze per calamità naturali) che hanno particolari fonti di finanziamento, si consente l’incremento delle risorse

5. C’è qualcuno che, non contento, chiede un parere anche alla Prefettura

6. C’è una Prefettura che chiede un parere al Ministero dell’Interno

7. C’è il parere del Ministero dell’Interno (Prot. 15700/2014) che conferma quanto detto dall’Aran.

8. Ci sono l’Anci e l’Anusca che magari potrebbero dire qualcosa.

 

Ora, vi prego. Non chiedetemi cosa fare. C’è l’Aran. C’è la Prefettura. C’è il Ministero dell’Interno.

Io vi auguro, seriamente e serenamente, Buona Pasqua (torno sul sito dal 28 aprile).

Al massimo, incollo di seguito, quello che la Redazione di Personale News, ha ritenuto di dire sull’argomento.

 

QUESITO ALLA REDAZIONE DI PERSONALE NEWS

In qualità di ente abbonato al vostro servizio “tutte le news via email + servizio quesiti”, si sottopone alla Vostra cortese attenzione la seguente richiesta di parere.

In riferimento all’orientamento applicativo RAL_1559 L’ARAN, la quale specifica che tutti gli oneri per lavoro straordinario trovano copertura nell’apposito fondo di cui all’art. 14 del CCNL 1° aprile 1999 e solo in particolari casi (consultazioni elettorali nazionali o emergenze per calamità naturali) che hanno particolari fonti di finanziamento, si consente l’incremento delle risorse.

Quindi, nel caso delle consultazioni amministrative esiste una possibilità di incrementare il fondo straordinari con fondi di bilancio o possiamo solo incrementarlo della parte che ci verrà rimborsata per lo straordinario delle elezioni del Parlamento europeo?

 

RISPOSTA DELLA REDAZIONE DI PERSONALE NEWS

Come evidenziato nel quesito, l’ARAN ha preso una posizione molto netta e rigida nell’interpretazione dell’articolo 39 del CCNL 14 settembre 2000; di conseguenza, l’unica soluzione per rispettare le indicazioni dell’Agenzia è contenere la quota di straordinari a carico del comune entro i limiti del fondo dello straordinario di cui all’articolo 14 del CCNL 1° aprile 1999.

A tale scopo, per ridurre al massimo l’utilizzo del lavoro straordinario, potranno essere utilizzati altri strumenti organizzativi, quali la turnazione del personale e il suo utilizzo tramite altre forme di flessibilità (ad esempio, fissando per il periodo elettorale un orario su base plurisettimanale).

Sottolineiamo però che le indicazioni dell’ARAN[1], seppure autorevoli, vanno oltre quello che è il dato testuale del contratto. In particolare l’articolo 39, commi 1 e 2, del CCNL 14 settembre 2000 stabilisce:

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.

2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999”.

La disposizione contrattuale del comma 1 (prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti dei fondi di cui all’art. 14 del CCNL 1° aprile 1999) non fa distinzioni in merito alla provenienza delle risorse, contrariamente al comma 2, dove, in modo comunque non esplicito, si parla di “acquisire” le risorse per il pagamento delle prestazioni straordinarie degli incaricati di posizione organizzativa.

Di conseguenza, fermo restando che le spese per lavoro straordinario con oneri a carico dell’ente devono essere computate ai fini della calcolo della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, si potrebbe sostenere che non è vietato incrementare il fondo del lavoro straordinario con le somme necessarie per lo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative.

Del resto, le indicazioni dell’ARAN sul punto specifico, anche per quanto riguarda i “possibili finanziamenti derivanti da fonti nazionali o anche regionali per fronteggiare emergenze e calamità naturali”, paiono fuorvianti.

L’Agenzia sembra non rendersi conto che esistono una infinità di “eventi straordinari imprevedibili” o “calamità naturali” di tipo squisitamente locale, alle quali non si può evitare di fare fronte e che, pur richiedendo un notevole impegno di lavoro straordinario, non godono dei “finanziamenti derivanti da fonti nazionali o anche regionali”, semplicemente perché non vengono attivate dichiarazioni di “stato di emergenza” o emanate ordinanze di protezione civile che dispongano deroghe o stanzino fondi ad hoc.

In proposito, si deve anche ricordare (come ribadito dalla stessa ARAN di recente[2]) che è vietato autorizzare prestazioni di lavoro straordinario in assenza dei fondi per il pagamento delle medesime, visto che il “recupero” non può essere imposto dall’amministrazione ed è una scelta discrezionale del dipendente.

Per questo, riteniamo sostenibile che, a fronte di un’attività ineludibile, che esula dalla discrezionalità dell’ente, come le elezioni (o le emergenze di tipo locale), nel caso di insufficienza delle risorse del fondo degli straordinari, sia possibile, anzi doveroso l’incremento, nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

È chiaro, però, che il suddetto incremento dovrà essere fatto nei limiti di quanto strettamente necessario e motivando ampiamente le scelte effettuate.



[1] Orientamenti applicativi RAL_1559 e RAL_1560.

[2] Orientamenti applicativi RAL_1402

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3 pensieri su “Lo straordinario elettorale…

  1. Costanzo dice:

    Ma a quel o quei cuor di leone sprovvisti di cose più utili da fare e maniaci del parere parafondello a tutti i costi anche su cose ovvie, che sono andati a chiedere pareri assolutamente non necessari, ottenendo risposte assolutamente non necessarie e non ovvie, oltre che non supportate dal dato normativo, saranno almeno toccati colombe e uova di pasqua avariate, così che abbiano altro da fare per i prossimi mesi senza andare a “rompere” a coloro ai quali, avendo molto altro e molto di più utile da fare, non passava nemmeno per l’anticamera del cervello di farsi venire dubbi cosi…?

  2. giacomo dice:

    L’articolo 5 della costituzione dice:
    La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

    Forse ci vogliono dire che nei comuni elezioni comunali non si devono fare perchè sopressi

  3. Natalino Loddo dice:

    Fermo restando quanto sopra esposto, in quali casi un dipendente può rifiutare di svolgere il lavoro straordinario elettorale?

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