Le novità per gli enti locali sono contenute, principalmente, all’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014.
Nel 2014 e nel 2015, gli enti locali soggetti a patto di stabilità e le regioni potranno assumere a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa delle cessazioni di ruolo dell’anno precedente. Negli anni 2016 e 2017 la percentuale passa all’80% e dall’anno 2018 sale definitivamente al 100%.
In sede di conversione è stata altresì introdotta una norma di maggior favore per gli enti più virtuosi. Infatti, sempre nel rispetto della riduzione della spesa di personale, i comuni che hanno un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015.
A mio parere, poichè è stato abrogato l’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008, il rapporto tra spese di personale e spese correnti si calcola solo con i valori dell’ente e non ricomprendendo anche i valori delle società partecipate, aziende speciali e istituzioni.
L’art. 3 del d.l. 90/2014, inoltre, afferma che gli enti locali “coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti; non si parla, comunque, di alcun calcolo in forma aggregata.
Egregio Dr. Bertagna,
vorrei porle un quesito. Se per qualsiasi motivo il nostro ente non riuscisse ad assumere entro l’anno 2014 il personale previsto nel fabbisogno 2014-2016, a seguito di uno slittamento delle procedure concorsuali iniziate nel 2014, il turn-over previsto nello stesso anno può slittare nel 2015 ed aggiungersi alle assunzioni previste per quell’anno?
Grazie anticipatamente
Città di Guidonia Montecelio
Il Responsabile U.O. Personale
Antonina De Francesco