Come sappiamo, l’art. 1 comma 557-quater introdotto dalla d.l. 90/2014 così recita:
Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Come ho già avuto di precisare (https://www.gianlucabertagna.it/2014/08/24/il-nuovo-limite-per-le-spese-di-personale/) a me sembra chiaro che la base di riferimento sia la spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013.
Qualche dubbio poteva porsi per gli enti che sono in sperimentazione contabile dal 2012.
A risolvere le incertezze ci ha pensato la Ragioneria Generale dello Stato. Ecco qua le risposte.
Sul sito della Ragioneria generale dello Stato (ARCONET – FAQ; http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/), in data 24 settembre 2014, è pubblicato il seguente quesito:
“Domanda n. 68:
Per gli enti in sperimentazione nel 2012 qual’è il triennio da considerare, ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulle spese di personale, a seguito della conversione del decreto legge n. 90 del 2014?
Risposta:
A seguito del passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata, per gli enti in sperimentazione nel 2012, l’importo complessivo degli impegni del 2012 potrebbero non costituire una base corretta per calcolare il valore medio del triennio ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulle spese di personale.
Considerato quanto sopra, con riferimento alla nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 73024 del 22 settembre 2014, gli enti in sperimentazione nel 2012, ai fini del rispetto del decreto legge n. 90 del 2014, possono fare riferimento invece che al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2012 e 2013, al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013”.
con la presente, le sottopongo un quesito per quanto concerne la turnazione in quanto è il primo caso, nella mia lunga esperienza di rappresentante sindacale, che mi si presenta e che tutt’ora, non riesco a trovare soluzioni ragionevoli e soddisfacenti.
Dunque, riguarda un comune di circa 9.500 abitanti, in dissesto finanziario, regolarmente dichiarato e deliberato dal consiglio comunale.
In questo comune il Comando di Polizia Locale, retto, tra l’altro da una responsabile amministrativa, è composto da nr.12 unità. Per l’anno corrente, l’amministrazione ha approvato il contratto decentrato integrativo, con atto unilaterale ex art.40, comma ter del D.Lgs 165/2001, stabilendo le risorse finanziarie per l’indennità di turnazione limitatamente a nr.8 unità (quattro unità per turno antimeridiano e 4 unità turno postmeridiano.)
Ciò sta a significare che per un mese a turno nr.4 agenti dovranno espletare un orario di lavoro fisso, come il personale amministrativo, articolato su sei giorni settimanali o su cinque con due rientri? E qual’ora vi fossero richieste di agenti a non voler effettuare mai turnazioni è possibile applicare questi, l’orario normale pur in presenza dello specifico profilo professionale ed impiegarli, comunque, la domenica, giorno festivo? Come e quando spetterebbe il riposo settimanale a quest’ultimi?
Le sarei grato da una risposta in breve tempo, poiché il problema da risolvere è impellente.
Grato per la collaborazione