Dopo che è stata diffusa la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei conti Sezione delle Autonomie (https://www.gianlucabertagna.it/2014/10/07/il-comma-557-il-d-l-902014-e-la-sezione-autonomie/) è tornata incredibilmente di moda la domanda se il calcolo di cui al comma 557 debba essere fatto con un parametro di cassa o di competenza.
L’improbabile possibilità che si debba far riferimento alla cassa, nasce da quanto affermato nella parte conclusiva della Deliberazione in esame:
A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.
Il fatto che la Corte abbia scritto “spesa effettivamente sostenuta” non significa che si debba fare riferimento alla cassa. Ricordo, infatti, che la questione posta ai giudici era la possibilità di conteggiare “spese virtuali” ai fini della riduzione. Risposta: no, non si può, va inserita solo la spesa effettivamente sostenuta.
Quindi, a mio parere, il comma 557 continua ad applicarsi secondo un principio di COMPETENZA, così come peraltro già chiarito dalla Corte dei conti Sezione riunite con la Deliberazione n. 27/2011.
Gentile dott. Bertagna, alla luce della deliberazione n. 25/2014 della Corte dei conti Sezione delle Autonomie, Le chiedo come va letta l’altra deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 187 del 19 settembre 2014? A me sembra che sia un pò in controtendenza rispetto a quanto già detto da altre sezioni della corte dei conti e dalla stessa sezione delle autonomie. Se l’interpretazione fosse questa nessun ente vorrebbe fare il capofila. Inoltre, con i nuovi criteri di calcolo della spesa del personale, se nel triennio 2011-2012-2013 l’ente X non fosse stato capofila e lo diventasse nell’anno 2015, a parità di percentuale di partecipazione al servizio (es. 50%) i conteggi porterebbero a un’inevitabile sforamento della spesa del personale nel 2015… Le stesse capacità assunzionali di un ente verrebbero condizionate dal suo ruolo di ente capofila. Ipotizziamo che il 1° gennaio 2014 sia andato in pensione un dipendente di cat. B3. In teoria, se la percentuale di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente fosse inferiore al 25%, l’ente nel 2015 potrebbe assumere per il 100% della spesa dei cessati. Ma se l’ente dal 2014 in poi è diventato capofila della convenzione di segreteria (non lo era nel triennio 2011-2013), dovendo contabilizzare nel calcolo della spesa del personale il 100% della spesa del segretario e pertanto anche la quota che gli viene rimborsata dall’altro ente che ipotizziamo essere il 50%, quell’ente non avrà più i margini per assumere un B3….a meno che non si vada a cambiare la convenzione attribuendo all’altro ente, che magari non ha l’esigenza di assumere nel 2015, il ruolo di ente capofila ….
Cosa ne pensa?
Grazie e buon lavoro.
Un dubbio: e per gli enti in sperimentazione dal 2014?
Ai fini della verifica del “contenimento” della spesa di personale ad oggi il riferimento indicato è appunto il comma 557 quater della L. 296/2006 e quindi il periodo di riferimento su cui calcolare la media è il triennio 2011-2013. Si devono perciò prendere i valori dei questionari inviati alla Corte dei conti relativi ai rispettivi bilancio per gli anni 2011, 2012 e 2013 e fare la media aritmetica (salvo chiarimenti nuovi anche in tal senso).
Nel 2014 quindi il Comune in sperimentazione dovrà confrontare la spesa di personale nell’anno con la media di quella del triennio; a mio avviso quindi al fine di confrontare dati “contabilizzati” in maniera analoga dovrà continuare a considerare l’intero ammontare degli stanziamenti previsti a prescindere dalla diversa modalità di contabilizzazione oggi prevista dai nuovi principi contabili.
Nell’anno di avvio della sperimentazione contabile il Comune potrebbe trovarsi nella seguente situazione:
– non imputare all’esercizio 2014 gli impegni riguardanti le “indennità e premi” erogate al personale nel 2014 perchè già impegnate nel 2013 (contratto decentrato 2013)
– non imputare all’esercizio 2014 gli impegni riguardanti “indennità e premi” accessorie che saranno erogate nel 2015 dopo la valutazione (contratto decentrato 2014)
in questo modo la spesa di personale 2014 potrebbe diminuire, solo per effetto di un diverso sistema di contabilizzazione.
Con il nuovo comma 557 (ovvero un riferimento fisso di spesa oltre cui non andare del triennio 2011/2013) il fatto di avere una spesa di personale più bassa nel 2014 e poi in crescita nel 2015 potrebbe non essere un problema (con la versione precedente del comma 557 lo sarebbe stato essendo la spesa di riferimento quella dell’anno precedente tant’è che per gli enti in sperimentazione dal 2012 il riferimento di spesa di personale per l’anno 2013 è stata la spesa 2011 e non il 2012, anno di avvio della sperimentazione).
Sarà così?
Non condivido assolutamente le considerazioni di quella delibera in controtendenza rispetto ad anni di calcoli di spesa di personale e alla stessa circolare 9/2006 della RGS.
Buongiorno Dott. Bertagna.
Vi sono novità (dottrinali e/o giurisprudenziali) in merito alla Sua condivisibile interpretazione di dover seguire il criterio della competenza relativamente al calcolo dei costi del personale nel triennio 2011/2013.
Il nostro organo di controllo si attiene rigorosamente e rigidamente al criterio di cassa….
Ringrazio e saluto