Ancora sulla Deliberazione 27/2014 della Sezione Autonomie

Mi sono giunte diverse richieste di chiarimento in merito alla Deliberazione 27/2014 della Sezione Autonomie che affronta la questione della capacità assunzionale per gli enti locali.

Faccio fatica a pensare che io possa chiarire quello che vi è scritto. Al massimo, provo a dire quello che penso io. Ma, la Deliberazione, mi sembra già molto chiara.

Comunque, provo a procedere per punti, riassumendo le domande che mi sono state fatte:

1) E’ cambiato tutto rispetto alla riduzione delle spese di personale in valore assoluto, visto che questa Deliberazione fa spesso riferimento alla “media del triennio precedente”? La Corte dei conti con la Deliberazione n. 25/2014 non aveva già chiarito che si trattava del triennio 2011/2013 e che rimaneva “fisso” nel tempo?

Secondo me, questa Deliberazione, non cambia nulla di quanto già affermato nella Deliberazione n. 25/2014. In questo documento l’obiettivo è analizzare la capacità assunzionale. Proprio all’inizio si richiama la Deliberazione n. 25/2014, quindi, a mio parere, è già stato chiarito che la spesa andrà contenuta nella media del triennio 2011/2013 e che non è più un parametro dinamico.

 

2) Può fare qualche esempio di come si calcola la capacità assunzionale, perchè dalle conclusioni con si capisce molto?

Secondo me, la frase principale è questa: dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell’arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell’assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla prima parte del comma 5.

Provo a fare due esempi:

A) Se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è al di sotto del 25%, nella programmazione triennale 2014/2016, ai fini di una assunzione nel 2015, possiamo cumulare:

– l’80% della spesa delle cessazioni intervenute nel 2013 (che, ipotizziamo, non basti per una assunzione a tempo pieno nel 2014);

– il 100% della spesa delle cessazioni intervenute nel 2014.

Sulla base di tali capacità assunzionali, sarà possibile programmare:

– un’assunzione nel 2015, utilizzando la capacità assunzionale del 2014, più quella del 2015 e rimandare eventuali “resti” al 2016;

– una o più assunzioni nel 2016, utilizzando la capacità assunzionale 2014, 2015 ed eventualmente quella che si avrà nel 2016.
E’ fondamentale che la capacità assunzionale si realizzi concretamente in virtù del principio che si calcola sulle “cessazioni nell’anno precedente”.

 

B) Se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è al di sopra del 25%, nella programmazione triennale 2014/2016, possiamo cumulare:

–        il 60% della spesa delle cessazioni intervenute nel 2013;

–        il 60% della spesa delle cessazioni intervenute nel 2014;

–        l’80% della spesa delle cessazioni intervenute nel 2015.

Sulla base di tali capacità assunzionali sarà possibile programmare alcune assunzioni da effettuare nel triennio 2014/2016.

Nel frattempo, si possono avviare tutte le procedure per giungere all’assunzione (nel 2015 o nel 2016), fermo restando che la capacità assunzionale si deve di fatto concretizzare.

 

3. I “resti” che provenivano dalle cessazioni del 2012, 2011 e 2010 che non erano stati utilizzati si possono ancora utilizzare?

Risponde la Deliberazione n. 27/2014:

“In considerazione della significativa modifica legislativa, non si ritiene di poter estendere, come hanno fatto alcune Sezioni regionali di controllo in vigenza della precedente normativa, l’interpretazione della delibera n. 52/2010 delle SSRR agli enti sottoposti al patto di stabilità. Infatti, come già rilevato, gli interventi effettuati dal legislatore hanno un impatto complessivo e sono indirizzati a disciplinare ex novo la materia delle assunzioni del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, non lasciando spazio per interpretazioni estensive”.

In altre parole, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, che abbiano ancora capacità assunzionali derivanti da cessazioni avvenute nell’anno 2012 e negli anni precedenti, le hanno definitivamente perse e non possono più utilizzarle.

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