Capacità assunzionale e mobilità: un bel riassunto

Capacità assunzionale: reclutamento dall’esterno e mobilità volontaria
La deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, n. 378/2014/PAR del 19 dicembre 2014, riprende i contenuti della deliberazione della sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2014/QMIG e, in risposta ad ente locale che ha necessità di reclutare personale nel 2015 e dà queste indicazioni:
“La spesa corrispondente alle cessazioni di personale avvenute nel 2011 non può essere considerata ai fini del computo dei limiti stabiliti dall’art. 3, commi 5 e 5-quater, del decreto legge n. 90/2014 per procedere a nuove assunzioni negli anni 2014 e successivi.
L’ente dovrà pertanto calcolare la percentuale di spesa con esclusivo riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente con la possibilità, a decorrere dall’anno 2014, di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai successivi tre anni nel senso precisato dalla deliberazione delle Sezione delle Autonomie sopra richiamata.
Qualora il comune intendesse acquisire personale mediante procedura di mobilità potrà invece fare riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza contabile che si espongono di seguito.
L’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce che che ‘in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente’.
La predetta disposizione è stata oggetto di ripetute pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, chiamate a chiarirne la portata applicativa rispetto all’ammissibilità del ricorso al trasferimento per mobilità in deroga ai vincoli di assunzione del personale stabiliti dalla legge, (Sezioni riunite, deliberazioni n. 53/CONTR/2010 e 59/CONTR/2010; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/2009; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 373/2012, n. 169/2012/PAR).
Si è ritenuto, in particolare, che la deroga al regime limitativo delle assunzioni recata dalla disposizione di legge in esame si fondi sul fatto che la mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l’operazione risulta neutra per la finanza pubblica.
Le Sezioni riunite hanno precisato sul punto che l’obiettivo della neutralità̀ finanziaria si può̀ conseguire, a livello di comparto, quando entrambe le amministrazioni pubbliche interessate dal processo di mobilità siano soggette a vincoli di assunzione e, in particolare, trattandosi di enti locali siano in regola con le prescrizioni del patto di stabilità (Sezioni riunite, deliberazione n. 53/CONTR/2010).
Al contrario, quando l’amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali che riguardano, viceversa, solo l’amministrazione ricevente, la mobilità non può essere considerata neutrale, integrando a tutti gli effetti una nuova assunzione.
La stessa giurisprudenza contabile ha anche affrontato la questione relativa al rapporto tra la disposizione in esame e la disciplina del c.d. ‘turn-over’ negli enti locali, e in particolare, per quanto riguarda gli enti soggetti al patto di stabilità, con l’art. 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 oggi abrogato, con conclusioni che possono essere mantenute anche per la nuova disciplina dei vincoli assunzionali definita dal più volte citato art. 3 del decreto legge n. 90/2014.
La ‘neutralità finanziaria’ della mobilità tra enti sottoposti ad un regime limitativo della facoltà di procedere al reclutamento di personale ha portato, conseguentemente, a ritenere che il trasferimento in mobilità, per l’ente di origine, non costituisce ‘cessazione’ legittimante assunzioni sul mercato del lavoro esterno alla pubblica amministrazione; correlativamente l’ingresso di personale in mobilità, per l’ente destinatario, non costituisce ‘assunzione’, e pertanto non comporta alcuna diminuzione della disponibilità di spesa da destinare alle nuove assunzioni (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 373/2012/PAR).
Le predette asserzioni hanno recentemente trovato conferma anche sul piano normativo per effetto dell’art. 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ove si afferma che ‘le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over’.
Il divieto di conteggiare la cessazione per mobilità agli effetti del risparmio di spesa da destinare a nuove assunzioni viene quindi ad essere ribadito in termini generali e conseguentemente esteso anche all’ipotesi di cessione di personale ad enti non sottoposti a vincoli assunzionali (per l’esame della portata applicativa della norma si rinvia alla deliberazione di questa Sezione n. 373/2012/PAR).
Il ricorso alla procedura di mobilità che consente, nei termini sopra riferiti, di derogare alla disciplina del turn-over, deve tuttavia ritenersi precluso per gli enti sottoposti ai divieti assoluti di assunzione conseguenti alla violazione del patto di stabilità interno e degli obblighi di riduzione della spesa per il personale richiesti dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
L’art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 vieta ‘di procedere  ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale’ agli enti che nell’esercizio precedente non abbiano rispettato il patto di stabilità interno e, in forza del rinvio disposto dall’art. 1, comma 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, agli enti (sottoposti al patto di stabilità) che non abbiano rispettato l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui al precedente comma 557.
Il divieto posto dalle predette disposizioni, come rilevato più volte nei pareri resi da questa Sezione, appare diretto, oltre che a sanzionare il mancato rispetto di un obbligo imposto dalla legge, anche a limitare sul piano amministrativo l’attività discrezionale dell’ente onde indurlo ad attivare una politica di riduzione della spesa di personale, quale voce che maggiormente incide sul più generale volume della spesa corrente.
Alla luce delle predette considerazioni può trovare risposta anche l’ulteriore quesito formulato dal comune istante che, a prescindere dal regime del turn over, potrà ricevere per mobilità una unità di personale proveniente da altro comune ugualmente sottoposto ai medesimi vincoli assunzionali subordinatamente al rispetto dei sopra menzionati vincoli di finanza pubblica, ovverosia:
– il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno;
– la riduzione della spesa per il personale nei termini definiti dall’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
Al limite imposto da quest’ultima disposizione deve ritenersi subordinata anche la possibilità di portare a tempo pieno la prestazione oraria richiesta al dipendente trasferito, sempre che quest’ultimo, indipendentemente dalla ripartizione dell’attività lavorativa tra i comuni convenzionati, prestasse originariamente servizio a tempo pieno. Viceversa non si configurerebbe il requisito della neutralità finanziaria della mobilità e la stessa dovrebbe considerarsi nuova assunzione soggetta ai vincoli di spesa sopra richiamati”.
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3 pensieri su “Capacità assunzionale e mobilità: un bel riassunto

  1. AndreAnte dice:

    Gentile dott. Bertagna,

    l’articolo 1 comma 2 del Milleproroghe proroga fino al 31-12-2015 le assunzioni per turn over del 2013 nelle pa nelle percentuali stabilite fino al decreto Madia. Ciò, allo stato attuale ante conversione del decreto, vale anche per gli Enti Locali? Se si, gli enti locali potranno provvedere alle assunzioni solo tramite le modalità stabilite dai commi 420 e seguenti della legge di stabilità (assunzione dipendenti provinciali e vincitori di concorso) o potranno effettuare nuove procedure concorsuali?

  2. Cristina sul dice:

    Allo stato attuale i comuni che non hanno vincitori di concorso e non ci sono dipendenti provinciali in disponibilita possono utilizzare idonei di graduatorie vigenti di altri comuni ?????

  3. Fabrizio si dice:

    In qs momento che non ci sono i famosi elenchi dei dipendenti in disponibilita è chiaramente non hanno vincitori di concorsi dopo aver esperito la procedura di mobilità con esito negativo per le assunzioni a tempo indeterminato gli enti locali possono continuare ad utilizzare le graduatorie vigenti di altre amministrazioni scorrendo negli idonei o non potranno assumere nessuno?

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